Legge di Stabilità: quell’aiutino sui contratti Consip che non piace al mercato (elettrico)

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Alcune osservazioni, spero non troppo tecniche e comunque utili, su quella parte della Legge di Stabilità 2016 che si occupa dei contratti stipulati da Consip.

Si salvi chi può. Questo, viene da pensare, leggendo il comma 511 della Legge di Stabilità 2016.

Il provvedimento introduce la possibilità di rinegoziare i prezzi dei contratti stipulati da Consip, la partecipata del Ministero dell’Economia e della Finanza che supporta la Pubblica Amministrazione (PA) nei suoi acquisti di beni e servizi.

L’opportunità è offerta per i contratti di fornitura di beni o servizi il cui corrispettivo è collegato o indicizzato al valore di beni indifferenziati. L’opzione potrà essere esercitata a fronte di uno scostamento del 10% del prezzo originariamente pattuito, in aumento o in riduzione.

L’onere di accertare l’avvenuto scostamento spetta all’Autorità di regolazione del settore in cui opera la controparte di Consip o, in mancanza, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Al raggiungimento dell’accordo tra le parti è ancorato l’esercizio del diritto di recesso. In caso di mancato accordo, allo scopo di prevenire disservizi nella fornitura, l’Authority potrà essere interpellata sulle modalità di risoluzione del contratto.

Il provvedimento procura un salvagente, ai fornitori di Consip, a fronte di eventuali errori nell’attività di gestione del rischio.  A titolo esemplificativo, un utile caso è riportato da Staffetta Quotidiana. Quello di Gala Energia, venditore di energia elettrica alla PA. Come suggerito dalla ricostruzione di Staffetta, il comma 511 riaprirebbe la possibilità per questo operatore di ottenere una revisione dei corrispettivi pattuiti a seguito dell’aggiudicazione della gara Consip di giugno 2014. Adeguamento di cui la stessa società aveva fatto richiesta al Tribunale di Roma, poi respinta, lo scorso ottobre.

I prezzi per la fornitura di energia elettrica alla PA sono rivisti ogni mese sulla base di un indice ancorato alle quotazioni del Brent ed elaborato dalla stessa Consip. Se a giugno 2014 il Brent segnava oltre $110/barile, oggi ne segna circa $32/barile. Un ribasso di non poco conto per le casse di quegli operatori il cui core business sta nella somministrazione di beni o servizi alla PA.

Ancora una volta, i contribuenti si faranno carico delle conseguenze di scelte imprenditoriali fatte da privati. Scelte il cui rischio, per definizione, dovrebbe gravare esclusivamente su chi fa impresa.

Allo stesso tempo, la misura rischia di introdurre un elemento di forte incertezza per gli operatori che si troveranno a stipulare contratti con la PA. Si pensi per esempio a una revisione verso il basso dei prezzi della fornitura di energia elettrica qualora il prezzo del Brent fosse schizzato a 200 dollari e Gala avesse fatto profitti importanti, legittimamente.

Ma a indignarsi, c’è da aspettarsi, non saranno solo i contribuenti. Stante che la questione merita le dovute cautele e analisi, c’è già chi parla di Aiuto di Stato. Fattispecie per la quale, secondo la disciplina antitrust europea, il comma 511 dovrebbe soddisfare diverse condizioni: (i) essere un intervento selettivo a favore di una impresa o gruppo di imprese, un settore, o imprese localizzate in una certa regione; (ii) implicare un intervento diretto dello Stato o l’utilizzo di risorse dello Stato (premi, sconti fiscali, garanzie, acquisto di azioni da parte dello Stato, fornitura di beni e servizi a condizioni privilegiate, etc.); (iii) creare, anche potenzialmente, una distorsione alla concorrenza; o (iv) un pregiudizio al commercio tra Stati Membri.

In un settore, come quello elettrico, in cui si sta dibattendo su come portare a termine il processo di liberalizzazione in modo da garantire, tra gli altri obiettivi, pari opportunità di confronto concorrenziale, la Legge di Stabilità sobillerà non pochi tra i concorrenti di chi beneficerà della misura. Ma il caso in questione è solo uno tra potenziali altri. 

È proprio il caso di ripetere: si salvi chi può.

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Commenti

Ci sono 3 commenti

un prezzo che è già indicizzato al costo più importante? oppure non ho capito bene?

si indicizza appunto per aprire l'offerta anche ad operatori non troppo grandi, che non potrebbero correre i rischi eccessivi del prezzo fisso. indicizzare "al quadrato" sembra solo introdurre una discrezionalità delle parti, per fregare chi si ostina a credere nelle gare pubbliche.

rispetto al caso in questione, è che, molto probabilmente, chi acquista l'energia non la acquista giorno per giorno (se così fosse l'indicizzazione fornirebbe una copertura pressoché totale del rischio), ma con largo anticipo. Per cui il rischio è comunque elevato.

 

Chiariamo: ciò nulla toglie ai punti sollevati dall'articolo. E al fatto che, ammesso che sia corretto & opportuno & legittimo fornire una simile "assicurazione" ai fornitori della PA, non si capisce perché debba valere solo sui prodotti/servizi i cui prezzi sono già indicizzati (ok, se si vuol essere buoni forse il legislatore assume implicitamente che i beni su cui i prezzi offerti sono indicizzati siano quelli dove i costi hanno maggiore volatilità...)