Amarcord tremontiano, ovvero della "delega fiscale"

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Nel decreto che contiene le misure economiche (collettivamente rubricate come "manovra") approvato alla Camera la settimana scorsa, un posto di rilievo spetta alla cosiddetta "delega fiscale". Nel mio reticolo neuronale è scattato uno zapping mnemonico. Infatti la "delega fiscale" fu approvata il 7 aprile del 2003. Da un governo con lo stesso Presidente del Consiglio e lo stesso Ministro dell'Economia. Per chi non fosse stato colpito dal medesimo zapping riporto in forma integrale il testo della legge. Nella consapevolezza di far cosa gradita limito i commenti all'essenziale.

 

Va espressa sincera gratitudine a Tremonti e Berlusconi: nell'ennesima messinscena di provvedimenti economici questa volta ci è stato risparmiato il Ponte sullo Stretto, un evergreen insieme ai deliri sui comunisti e alle contumelie ai giudici, del crooner prestato alla politica, e mai restituito.

L'assenza è tuttavia compensata da un medley che non era più in auge da anni: la riforma fiscale. Come ormai ben noto, buona parte del rigore (si fa per dire) nei conti dei prossimi anni viene legato infatti alla "delega per la riforma fiscale". Su 39,3 miliardi di entrate addizionali 16 milardi sarebbero frutto di tale delega fiscale. Se essa non vedesse la luce entro il settembre 2012 si procederà a un taglio lineare del 5% di agevolazioni e deduzioni Irpef e Iva (l'unico a non capire di cosa si tratti è Alfano che qui vediamo sfoggiare in diretta la competenza che gli è valsa, a giusto titolo, la nomina a erede designato).

Nel paese telelobotomizzato nessuno sembra ricordare che la "delega fiscale" fu approvata il 7 aprile del 2003. Mi sono preso la briga di andare a ripescare tale legge che dopo oltre 8 anni non ha prodotto nessun risultato di rilievo e di cui pertanto si era persa la memoria. Nel 2003 non vi erano emergenze epocali, l'economia globale era in forte crescita, il governo godeva di una solida maggioranza in Parlamento (Fini e Casini belavano giulivi nell'ovile di Arcore), quindi non può essere accampata nessuna scusa lontanamente plausibile per aver lasciato marcire quella legge nei cassetti di Via XX Settembre. Anche perché la legge delega imponeva esplicitamente all'articolo 10:

"L'attuazione della riforma è modulata con più decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Non volendo privare i lettori del piacere di scoprire le perle contenute nel testo, mi limito a proporre una hit parade dal libro dei sogni partorito dal fertile immaginario tremontiano e riproposto erga gonzibus nell'anno di grazia 2011 senza mostrare un minimo di pudore.

 

 

1) Semplificazione della selva di norme in cinque imposte "ordinate in un unico codice": imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.

3) Riduzione a due aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente al 23% fino a 100.000 euro e al 33% oltre tale importo.

3) Limite del 33% sulle imposte societarie.

4) Le norme fiscali sono informate ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività (e il prelievo sul conto titoli? e il contributo di solidarità?) in ottemperanza allo Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212, altra bufala).

5) Identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale.

6) Razionalizzazione in un unico strumento fiscale ed in un'unica modalità di prelievo di:

a) imposta di registro;
b) imposte ipotecarie e catastali;
c) imposta di bollo;
d) tassa sulle concessioni governative;
e) tassa sui contratti di borsa;
f) imposta sulle assicurazioni;
g) imposta sugli intrattenimenti.

7) Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

8) Riforma del sistema dell'accisa ispirata a efficienza, ottimalità e semplificazione.

9) È garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco.

10) Unica base imponibile per il gruppo d'imprese.

Non resta che applaudire e aspettare gli altri tagli lineari. Ed ora, per gli stomaci forti, ecco  il testo originale.

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LEGGE 7 aprile 2003, n.80  - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale. (G.U. n. 91 del 18-4-2003)
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 1.
(Delega per la riforma del sistema fiscale statale).
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale statale. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate in un unico codice:
imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.
ART. 2.
(Codificazione).
1. Il codice è articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi:
a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza;
b) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;
c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono informate ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;
d) è vietata la doppia imposizione giuridica;
e) è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
f) è garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
g) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;
h) è previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di imposta;
i) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;
l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;
m) la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario;
n) è prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche e di solidarietà sociale.
2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.
3. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente.
ART. 3.
(Imposta sul reddito).
1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali;
b) conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e soggetti equiparati;
c) per quanto riguarda l'imponibile:
1) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale, tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta, escluso da imposizione;
2) progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni;
3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri:
famiglia, con particolare riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di handicap; casa; sanità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido e domiciliare;
non profit e attività svolta nel campo sociale, assistenziale e di promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e scientifico;
volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; attività sportiva giovanile; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;
4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione;
5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;
6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;
7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa anche al fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa;
8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo;
d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:
1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;
2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;
3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione;
4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate;
5) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l'acquisto della prima casa;
e) per quanto riguarda le semplificazioni:
1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali;
2) potenziamento degli studi di settore;
3) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;
4) introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attività nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica;
5) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore ovvero in ragione della particolare modalità di espletamento dell'attività;
6) mantenimento di un regime fiscale semplificato per le società sportive dilettantistiche;
f) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.
ART. 4.
(Imposta sul reddito delle societa).
1. Nel rispetto dei principi della codificazione, per incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea, la riforma dell'imposizione sul reddito delle società si articola, per quanto riguarda l'imponibile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'imprese su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione dall'esercizio dell'opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della società o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo, riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto e indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita dal consolidato fiscale, riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità, con conseguente recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza delle differenze ancora esistenti, e applicazione di analoghi principi per le fattispecie di cui alla lettera i), secondo periodo, con conseguente recupero a tassazione delle riserve e fondi ancora in sospensione di imposta; limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo e regolamentazione dell'attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle società consolidate; identità del periodo di imposta per ciascuna società del gruppo, fatta eccezione per i casi di operazioni straordinarie relativamente alle quali dovranno prevedersi apposite regole;
eventuale esclusione dell'opzione relativamente alle società controllate che esercitino determinate attività diverse da quella della controllante; esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle società con imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non inclusa nella tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società consolidata è minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile di tale società, riallineamento del secondo valore al primo determinando i criteri per la determinazione e la ripartizione di tale differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata; le società che esercitano l'opzione garantiscono solidalmente tra loro l'adempimento degli obblighi tributari dell'ente o società controllante;
b) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi principi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a) salvo quanto di seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio dell'opzione condizionato alla revisione dei bilanci della controllante residente e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche previste ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali determinabili anche per il singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo a quello previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento di imposte pagate all'estero per singola entità legale o stabile organizzazione con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica; al fine di consentire l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, concorso prioritario dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito imponibile; semplificazione della determinazione della base imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo l'applicabilità delle norme del titolo I, capo VI, e dei titoli II e IV del citato testo unico delle imposte sui redditi, concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali;
c) esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale; 3)
residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvi i casi di disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso articolo 127-bis; nel caso di realizzo di plusvalenze relative alle partecipazioni con i requisiti predetti, recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma da determinare in numero non inferiore a due;
d) esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato, anche in occasione della liquidazione, ferma rimanendo l'applicabilità dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per quelle residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato; deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni;
e) indeducibilità delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità di quelle realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, che si qualificano per l'esenzione di cui alla lettera c);
indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui alla stessa lettera c);
f) riformulazione dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di escludere il pro-rata di indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui rispettivamente alle lettere c) e d); previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilità per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione di cui alla stessa lettera c), escludendo quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci anche a seguito dell'opzione di cui alla lettera h); per la determinazione del pro-rata riferimento ai valori risultanti dallo stato patrimoniale della partecipante, considerando il valore di libro delle partecipazioni con i requisiti di cui alla lettera c)
innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile da determinare con criteri analoghi a quelli di cui alla lettera g); nel caso di successiva cessione della partecipazione consolidata o nella società il cui reddito è tassato in capo ai soci, anche per effetto dell'opzione di cui alla lettera h) potrà essere previsto il recupero a tassazione anche parziale degli oneri finanziari dedotti per effetto della esclusione di cui al secondo periodo della presente lettera; coordinamento con le disposizioni di cui alla lettera g);
g) in conformità a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei, limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dal socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale e da sue parti correlate, da identificare sulla base dei criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile, verificandosi un rapporto tra tali finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio eccedente quello consentito ed a condizione che gli oneri finanziari non confluiscano in un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e l'indebitamento dell'impresa riferibili al socio qualificato sterilizzando gli effetti delle partecipazioni societarie a catena e eventualmente differenziandolo per le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni; verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dell'onere di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione, assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente indeducibilità degli stessi nella determinazione del reddito d'impresa; rilevanza ai fini della determinazione del predetto rapporto: 1) della quota di patrimonio netto contabile corrispondente alla partecipazione del socio al netto del capitale sociale sottoscritto e non versato, aumentato dell'utile dell'esercizio e diminuito della perdita nel caso di mancata ricopertura della stessa entro un periodo non inferiore alla fine del secondo esercizio successivo; 2) dell'indebitamento erogato o garantito dal socio o da sue parti correlate, intendendo per tale quello derivante da mutui e depositi di denaro e da ogni altro rapporto qualificabile economicamente fra i debiti finanziari;
rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie, ottengono lo stesso risultato economico; computo ad incremento dell'indebitamento degli apporti di capitale effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile o alternativamente assimilazione della remunerazione di tali apporti agli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali e dei redditi derivanti dalla cessione dei relativi contratti alla cessione di partecipazioni societarie qualificate; irrilevanza dei finanziamenti assunti dai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; eventuale esclusione dal limite alla deducibilità degli oneri finanziari per i contribuenti il cui fatturato non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore;
h) facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone. La stessa opzione potrà eventualmente essere consentita in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti. La società che esercita l'opzione garantisce con il proprio patrimonio l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei soci; previsione di un'opzione analoga a quella di cui alla presente lettera per le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria esclusivamente composta da persone fisiche e rientranti nell'ambito di applicazione degli studi di settore; esclusione dell'opzione di cui alla presente lettera o, se già esercitata, cessazione dei suoi effetti nel caso di detenzione da parte della società a responsabilità limitata di partecipazione in società con i requisiti per l'esenzione di cui alla lettera c); equiparazione ai fini delle imposte dirette della società a responsabilità limitata che esercita l'opzione ad una società di persone;
i) deducibilità delle componenti negative di reddito forfetariamente determinate, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell'utile; nel caso di incapienza dell'imponibile della società cui si riferiscono, previsione della deducibilità delle predette componenti negative di reddito in sede di destinazione dell'utile di altra società inclusa nella stessa tassazione di gruppo; previsione dei necessari meccanismi per il recupero delle imposte differite;
l) riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, in particolare prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna controllata estera ed a ciascuna stabile organizzazione o alternativamente, solo per queste ultime, mantenendo il riferimento a tutte quelle operanti nello stesso Paese; previsione del riporto in avanti ed all'indietro del credito per imposte pagate all'estero inutilizzato per un periodo eventualmente differenziato non inferiore a otto esercizi;
m) abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma;
n) opzione e relativi termini e modalità di esercizio per la determinazione forfetaria dell'imposta relativa al reddito ovvero del reddito derivante dall'utilizzazione delle navi indicate nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eventualmente anche a quello derivante dalle attività commerciali complementari od accessorie al fine di rendere il prelievo equivalente a quello di un'imposta sul tonnellaggio; a tale scopo: 1) l'identificazione delle attività ammesse al regime di determinazione forfetaria avverrà con riferimento ai criteri di cui alla comunicazione recante "Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo" COM(96)81 approvata dalla Commissione europea in data 24 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C. 205 del 5 luglio 1997, ed alle modalità di attuazione degli analoghi regimi negli altri Stati membri dell'Unione europea; 2) la tassa ovvero il reddito saranno commisurati in cifra fissa per ogni tonnellata di stazza netta con l'individuazione di diverse fasce di tonnellaggio di modo che l'importo unitario per tonnellata diminuisca con l'aumentare del tonnellaggio della nave con riferimento a quanto previsto negli altri Stati membri dell'Unione europea; irrevocabilità dell'opzione per un periodo almeno quinquennale; alle cessioni di beni e servizi fra le società, il cui reddito si determina in modo forfetario secondo i criteri predetti, e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall'articolo 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se avvengono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato;
o) riformulazione dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di estenderne l'ambito di applicazione anche alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi. In assenza del requisito del controllo invece della determinazione dell'imponibile secondo le norme nazionali, sarà prevista l'imputazione del maggiore tra l'utile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale;
p) mantenimento della soglia di fatturato per l'applicazione degli studi di settore;
q) abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni;
r) per i costi e le spese aventi limitata deducibilità fiscale, previsione di criteri di effettiva semplificazione, anche con l'introduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con i criteri di valorizzazione di tali costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
s) introduzione di un sistema agevolativo permanente, la cui entità è stabilita annualmente sulla base del finanziamento disposto in legge finanziaria, teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle società che sostengono spese per l'innovazine tecnologica, la ricerca e la formazione.
2. Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste un'aliquota unica del 33 per cento.
ART. 5.
(Imposta sul valore aggiunto).
1. La riforma dell'imposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello standard comunitario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica di una imposta sui consumi;
b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;
c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;
d) semplificazione degli adempimenti formali;
e) semplificazione delle disposizioni in tema di territorialità dell'imposta e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria;
f) semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977;
g) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dell'imposta;
h) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei principi di semplicità, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche, in base ai seguenti principi: 1) la destinazione della quota del corrispettivo a finalità etiche può essere stabilita facoltativamente dal consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al momento dell'effettuazione dell'operazione, dal soggetto passivo; 2) l'entità massima della quota del corrispettivo ammesso è stabilita ogni anno con la legge finanziaria per l'anno successivo, compatibilmente con i saldi della finanza pubblica;
i) armonizzazione delle diverse forme di detraibilità e deducibilità previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
ART. 6.
(Imposta sui servizi).
1. La riforma dell'imposizione sui servizi si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, compatibilmente con la natura e l'oggetto dei servizi tassati, in particolare i seguenti tributi:
a) imposta di registro;
b) imposte ipotecarie e catastali;
c) imposta di bollo;
d) tassa sulle concessioni governative;
e) tassa sui contratti di borsa;
f) imposta sulle assicurazioni;
g) imposta sugli intrattenimenti.
2. La riforma deve altresì determinare:
a) il riordino dei tributi speciali;
b) il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai sistemi di autoliquidazione sottoposti a controllo da parte dell'amministrazione in termini certi e brevi, in relazione alla tipologia dell'imposta ed al soggetto responsabile d'imposta, con l'utilizzo delle procedure e dei sistemi telematici.
3. La riforma deve essere volta prioritariamente ad un sistema di tassazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale.
4. Nell'ambito dell'istituzione dell'obbligazione fiscale relativa alla lettera g) del comma 1, la riforma deve prevedere agevolazioni fiscali dirette al sostegno delle attività artistiche dilettantistiche, nonché al sostegno delle attività artistiche finalizzate alla conservazione delle tradizioni popolari folcloristiche, svolte senza scopo di lucro.
ART. 7.
(Accisa).
1. La riforma del sistema dell'accisa è ispirata ai principi ordinatori dell'efficienza, ottimalità e semplificazione ed è improntata ai seguenti criteri direttivi:
a) salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;
b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata alla quantità di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree climaticamente svantaggiate, e di un'aliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria;
c) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalità di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
d) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessità operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze territoriali di approvvigionamento;
e) previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dell'accisa;
f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza;
g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l'incidenza dell'accisa sui servizi e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni nell'ambito di quote assegnate ovvero di stanziamenti previsti;
h) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;
i) coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica con l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;
l) coordinamento dell'attività di controllo posta in essere da soggetti diversi.
2. Per accisa, ai fini della presente legge, si intende:
a) l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all'alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati;
b) l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;
c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;
d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "orimulsion" (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988;
e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) applicata ai grandi impianti di combustione.
ART. 8.
(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi, valutando la possibilità di dare la precedenza ai soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi. I decreti legislativi dovranno prevedere anche la semplificazione della base imponibile.
ART. 9.
(Principio di coordinamento con la finanza decentrata).
1. L'esercizio della delega prevista dalla presente legge avviene nel rispetto del seguente principio di coordinamento con la finanza decentrata: semplificazione del sistema di riscossione delle somme percepite a titolo di addizionale a tributi erariali, comprese le accise, al fine di garantire agli enti locali e regionali destinatari di tali risorse la facoltà di ottenere l'attribuzione diretta delle somme versate.
ART. 10.
(Attuazione, raccordi e copertura finanziaria).
1. L'attuazione della riforma è modulata con più decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è integrata dei necessari elementi di informazione.
2. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate an-nualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.
5. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale e quelle relative alla progressiva eliminazione dell'IRAP che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8.
6. Fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i due anni successivi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escluderà inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa.
7. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale sono garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
In particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni, da attuare nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.
ART. 11.
(Disposizioni finali).
1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli da 3 a 9 della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.
3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
6. Lo schema di decreto legislativo recante il codice di cui all'articolo 2 della presente legge è trasmesso ad una Commissione bicamerale, composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi. La Commissione esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. I Presidenti delle Camere possono, d'intesa, su richiesta della Commissione, concedere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere.
7. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 6, la proroga del termine per l'espressione del parere, il termine per l'adozione del decreto legislativo è prorogato di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 6, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 6, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 

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Commenti

Ci sono 135 commenti

per scacciare i berluscones molesti, specie se imprenditori, io uso da tempo l'argomento dell'IRAP, alla portata delle menti più semplici.

ma questo deja vù, così completo e vasto e ufficiale, conduce a vera vertigine, al fascino e all'orrore del tempo cristallizzato. i figli crescono, le mamme imbiancano e costoro (castelli, ministro della giustizia!) sfidano i secoli, veri emuli di dorian gray.

raimundo navarro dalla sua orbita, ululava disperato: " ocho anyos, ocho anyos! sin una muchaca, cabrones!" e noi con lui.

 

 

 

raimundo navarro dalla sua orbita, ululava disperato: " ocho anos, ocho anos! sanza una muchaca, cabrones!"

 

Affinché le nuove generazioni intendano.

 

Round of applause, no wait: standing ovation, per Fabio.

Voltremont è forse la più grande truffa politica, intellettuale e, alla fin fine, forse persino "umana" che abbia mai infestato il palazzo di via XX Settembre. Il che, sia chiaro, è tutto dire ...

Michele, tu dicevi a oilproject che in Italia c'e' qualchuno che si diverte a spargere voci catastrofiste sui possibili scenari e che questo e' un comportamento irresponsabile. Non pensi pero' che l'altro estremo in cui ci troviamo (va tutto bene, e' propaganda comunista ora per piacere guardiamo chi ha vinto miss italia) sia ancora piu' dannoso? Io mi rendo conto, parlando con chi sta in Italia che nessuno ha ancora capito quali saranno EFFETTIVAMENTE le conseguenze. Forse non sarebbe il caso di iniziare a far venire un po' di pepe al culo affinche' anche i fedelissimi inizino a chiedere a berlusconi di togliersi di torno? Quello non se ne va, vive davvero in un mondo in cui S&P da i ratings in base a cio' che scrive repubblica.it.

 

 

Ormai con questo governo siamo arrivati alla circonvenzione di incapace di massa. Una specie di olocausto intellettuale. 

... e stamattina su Radio Padania Libera qualcuno proponeva di confiscare e chiudere gli uffici italiani di S&P, colpevole di attentato alla democrazia.

Ma ti vuoi proprio male, al mattino :-)

Leggo quotidianamente nFA e cerco di imparare un po' di economia, e dando un'occhiata all'articolo ho bisogno di un chiarimento e di un parere da chi ne sa più di me.

I nostri politici stanno eliminando (o hanno eliminato) l'IRAP e l'ICI. In un'ottica di federalismo fiiscale, è bene eliminare questo genere di prelievi fiscali?

Mi spiego meglio: il mio testo di scienza delle finanze, a proposito del federalismo, dice:"In un sistema caratterizzato da forte autonomia degli enti locali possono verificarsi fenomeni di concorrenza fiscale, vale a dire strategie volte a ridurre il carico fiscale per attrarre nella propria comunità attività economiche e basi imponibili di contribuenti di altre comunità. Per evitare queste difficoltà è consigliabile che le basi imponibili delle imposte locali siano "poco mobili", come ad esempio gli immobili."

Mi pare che il testo faccia riferimento all'ICI. 

Poi continua:"A livello locale sono adatte imposte reali sulle attività produttive e professionali, che si conciliano bene con il Principio del beneficio.", qui fa riferimento all'IRAP.

Qualche anima buona ha voglia di perdere un po' di tempo per spiegarmi come stanno le cose?

Solo una puntualizzazione: l'ICI non è stata abolita ma solo esentate alcune categorie di immobili (prima casa)

Il fatto è che federalisti non sono

 

Mi spiego meglio: il mio testo di scienza delle finanze, a proposito del federalismo, dice:"In un sistema caratterizzato da forte autonomia degli enti locali possono verificarsi fenomeni di concorrenza fiscale, vale a dire strategie volte a ridurre il carico fiscale per attrarre nella propria comunità attività economiche e basi imponibili di contribuenti di altre comunità. Per evitare queste difficoltà è consigliabile che le basi imponibili delle imposte locali siano "poco mobili", come ad esempio gli immobili."

 

Dipende a cosa si riferisce quel vocabolo: "consigliabile" per chi o per quale finalità? La riforma federalista, nei proclami, sarebbe servita a limitare gli sprechi di denaro pubblico. Uno dei sistemi per limitare gli sprechi è proprio quello di mettere in competizione le amministrazioni locali, costringendole ad ottenere gettito, in parte, da basi imponibili mobili. In tal modo, i contribuenti (mobili sul territorio) possono fuggire da amministratori ladri e scegliere quelle aree del paese dove il mix di imposte e spesa pubblica è di loro maggior gradimento, così fornendo maggior gettito agli amministratori virtuosi.

Detto questo, la prassi più comune negli altri paesi occidentali è di applicare un'imposta societaria centrale ed omogenea sul territorio, e di lasciare che le municipalità si finanzino (anche) con imposte immobiliari di vario genere. L'ICI in questo non è dissimile dalla property tax USA, o inglese, francese, olandese, norvegese, o... Nota anche che l'ICI in parte è anche imposta di beneficio: una spesa municipale di qualità (per strade, sicurezza, scuole...) viene capitalizzata nel valore degli immobili residenziali. Cioè: i posti migliori in cui vivere attirano gente, innalzano così la domanda di abitazioni, il prezzo di queste va su (perché l'offerta di nuove abitazioni è limitata dalle regole edilizie), ed anche il gettito ICI cresce (non subito, quando si fanno le rivalutazioni catastali). QUI è spiegato piuttosto bene.

L'IRAP è invece una roba strana assai. In pratica il gettito IRAP va a finanziare la sanità pubblica al livello delle Regioni. Ora, il fatto che non si tratti affatto di un'imposta di beneficio è evidente (a meno che uno pensi che le imprese valutano le location per i propri impianti ed uffici anche in base alla salute media dei cittadini del posto. Magari nell'800 si, ma nel XXI secolo mi pare idea di fantasia...). Inoltre le differenze tra le aliquote locali sono minime. Di fatto, è solo un'altro balzello che colpisce gli utili d'impresa, e che di "federalista" ha solo la ripartizione del gettito. Se rileggi la mirabile lista postata da Fabio Scacciavillani, vedrai (punti 3 e 7) che l'idea di Tremonti pare essere di sostituire IRAP con una maggiore IRES, infatti le due imposte amontano oggi all'incirca al 33% dell'utile lordo d'esercizio (che per inciso, è più elevata della aliquota societaria media EU del 5-6%). Sia mai che qualcuno paventi una riduzione delle tasse! Il solito gioco delle tre carte, così come l'annuncio di spostare la tassazione dalle persone alle cose (ancora nessuno ha ben capito cosa significhi).

 

Mi spiego meglio: il mio testo di scienza delle finanze, a proposito del federalismo, dice:"In un sistema caratterizzato da forte autonomia degli enti locali possono verificarsi fenomeni di concorrenza fiscale, vale a dire strategie volte a ridurre il carico fiscale per attrarre nella propria comunità attività economiche e basi imponibili di contribuenti di altre comunità. Per evitare queste difficoltà è consigliabile che le basi imponibili delle imposte locali siano "poco mobili", come ad esempio gli immobili."

 

Mah, forse sarebbe meglio leggere un testo di scienza delle finanze scritto in un paese federale da sempre, o quasi.

Ritengo che alla base del federalismo fiscale ci debba essere tutto quello che serve a finanziare le scelte politiche fatte localmente. Se localmente ci si occupa di scuola e sanità, come in Svizzera, con imposte come ICI e IRAP non ci fai un tubo. Hai bisogno di imposte che possano generare un buon reddito e che siano modulabili. Le migliori in questo sono le imposte sul reddito.  Questo genera "difficoltà" per la concorrneza fiscale? Non è vero, altrimenti se il prezzo puo' basso vincesse sempre, andremmo tutti in giro in 500. Invece vince l'equilibrio tra qualità dei servizi offerti e carico fiscale per finanziarli. Che poi ci sia concorrenza tra località diverse, è un bene.  Io quindi penso che le imposte sui redditi dovrebbbro essere locali, dove tra l'altro c'è un maggior controllo antievasione del territorio, mentre lascerei allo stato centrale le imposte indirette, tipo IVA. Questo ha il pregio di evitare sovrapposizioni e doppie imposizioni. Ma forse è troppo semplice ... :-)

 

In soldoni, secondo Alfano, il taglio alle detrazioni/deduzioni fiscali non rappresenta un aumento delle imposte, ma un taglio di incentivi e quindi un taglio di spesa pubblica.

http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/09/15/gaffe-di-alfano-a-ballaro/157577/

 

 

Mi si scusi la volgarità ma me cojoni! Incredibile che una persona adulta normodotata non analfabeta non arrivi a capire da sola una cosa così semplice.Non merita neanche la licenza elementare e rischiamo di ritrovarcelo premier! 

Ps. Ma ci è o ci fa? E' andato avanti con la sua teoria sperando che qualche beota di ascoltatore gli creda? 

Scacciavillani:nel 2003 economia globale in forte crescita?L'Italia nel 2003 è cresciuta a 0...la Germania tra il 2002 e il 2005 è cresciuta in medi ancora meno dell'Italia,la Francia pure quanto a crescita non era messa tanto bene...di che stiamo parlando?Certo,l'economia globale...chi?Cina,India,Brasile,Spagna e alcuni altri paesi...ma l'Italia,Germania e Francia no...e dopo l'11 settembre gli USA per continuare a crescere hanno dovuto fare politiche monetarie e fiscali che hanno portato bolle e ad indebitamento...ma di che stiamo parlando?Il debito pubblico era comunque al 107%...la maggioranza era formata da 4 partiti piu' qualche piccolo partitino,difficili da mettere d'accordo.Forse che invece,poi Prodi abbia fatto sta gran riforma fiscale?E' tornato alle detrazioni,ha modificato le aliquote,ha fatto aumentare le imposte locali perchè prima le deduzioni abbattevano anche l'imponibile delle imposte locali,le detrazioni no,ha ridotto le aliquote IRES ed IRAP ma allargando la base imponibile per mantenere invariato il gettito...ha aumentato la contribuzione previdenziale per alcune categorie (e io dico giustamente),ha inventato il TRF inoptato da far incamerare all'INPS per migliorare il deficit,ha introdotto il sistema dei contribuenti minimi (sistema distorsivo),ha speso 10 milairdi in 10 anni per passare dallo scalone pensionistico agli scalini,ha buttato via i vari tesoretti aumentando la spesa pubblica con due decreti fiscali nel 2007,a fine 2007 ha fatto una finanziaria che ha peggiorato il deficit tendenziale del 2008 prevedendo un aumento della spesa corrente primaria/PIL rispetto al 2007 pari a piu' del 4% di aumento...eppure al ministero c'era un certo Padoa Schioppa e li davvero l'economia era in crescita anche per l'Italia (+2% nel 2006 (PIL nominale +3,8%) e +1,5% nel 2007 (PIL nominale +4,1%) ).

Se non ricordo male la riforma doveva consistere in piu'  moduli...un paio di moduli vennero fatti,ma poi la bassa crescita dell'economia e i conti che si deterioravano fecero arrestare il tutto...

Certo ci sarebbe voluto piu' coraggio,tagliare di netto la spesa e fare la riforma fiscale....ma non ho visto nessun governo che abbia avuto questo coraggio fin'ora...ne di centrodestra,ne di centrosinistra ne della prima repubblica....non è questione solo di Tremonti e Berlusconi...e siamo d'accordo che quella delega fiscale non è andata in porto.Ma io mi aspetterei non solo critiche sulla riproposizione di una delega fiscale quasi identica a quella del 2003,ma anche un intervento nel merito per dirci se quella delega era buona o non buona se applicata e stessa cosa per quella attuale...ero capace pure io di fare qualche battuta e di fare copia e incolla della delega fiscale del 2003 (magari era sufficiente mettere un link per quella,ma dedicare spazio ad una sua analisi).

 

 

Scacciavillani:nel 2003 economia globale in forte crescita?L'Italia nel 2003 è cresciuta a 0...la Germania tra il 2002 e il 2005 è cresciuta in medi ancora meno dell'Italia,la Francia pure quanto a crescita non era messa tanto bene...di che stiamo parlando?Certo,l'economia globale...chi?Cina,India,Brasile,Spagna e alcuni altri paesi...ma l'Italia,Germania e Francia no...e dopo l'11 settembre gli USA per continuare a crescere hanno dovuto fare politiche monetarie e fiscali che hanno portato bolle e ad indebitamento...ma di che stiamo parlando?

 

Di economia globale,  appunto. Non italiana. ( e che pare abbia una certa rilevanza per una riforma fiscale)

 

Forse che invece,poi Prodi abbia fatto...

 

Non sarebbe il caso di affrontare le discussioni politiche in modo diverso da un bisticcio tra pre-adolescenti? Che poi è  sempre un modo di parlar d'altro o degli altri...

 

Quella legge l'ha presentata il governo e l'ha votata la maggioranza che lo sosteneva. Punto. 

Quella legge impegnava il governo a emanare i decreti attuativi entro 2 anni (art. 10). Punto

Se su un provvedimento su cui era stata incentrata tutta la campagna elettorale, gli esimi ministri (Tremonti in primis) non sono riusciti a combinare un tubo (di quali moduli stiamo parlando?) in un paese civile nemmeno si presentano alle successive elezioni per la vergogna. Punto.

Il resto sono questioni di lana caprina. O giustificazioni di chi non vuole proprio capire. 

 

Forse che invece,poi Prodi

Ma infatti il Sig. Prodi, dopo la sua ultima esperienza governativa, se ne è tornato a fare il professore universitario.

I vari Tremonti, Berlusconi, Castelli, Calderoli, e via di questo passo dovrebbero fare la stessa cosa. Hanno avuto le loro svariate occasioni, hanno fallito, a casa, avanti qualcun altro.

Ma in una repubblica OLIGOPORNOCRATICA pensate che qualcuno dell'oligopolio pensi alla delaga fiscale?

Non hanno mica tempo da perdere in quisquilie.

La delega fiscale è stata disattesa, ovviamente a causa della crisi mondiale e degli speculatori...

 

...adesso però arriva il "Piano decennale per la crescita" !!

(http://ansa.it/web/notizie/rubriche/economia/2011/09/20/visualizza_new.html_701198963.html)

che contiene (tra le altre cose) la madre di tutte le liberalizzazioni: "tutto è lecito se non è espressamente vietato"

 

Qualcuno ci crede ancora??????

 

una volta non erano quinquennali? :)

 

comunque per non sbagliarsi pare abbiano già smentito

 

 

 

ART. 8.
(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi, valutando la possibilità di dare la precedenza ai soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi. I decreti legislativi dovranno prevedere anche la semplificazione della base imponibile.

Semplicemente allucinante...

Le spiace spiegare perchè, così tutti capiscono?

Impressionante il nuovo troll pidiellino ...

È mai possibile che i seguaci di BS e dei suoi dipendenti siano ancora più stupidi ed ignoranti dei loro idoli?

Sembra impossibile eppure succede ...

 

 

 

Impressionante il nuovo troll pidiellino ...

È mai possibile che i seguaci di BS e dei suoi dipendenti siano ancora più stupidi ed ignoranti dei loro idoli?

Sembra impossibile eppure succede ...

 

 

Be', sempre a proposito di trolls (e di amarcord), mi torna alla memoria il famoso "CREDERE, OBBEDIRE, COMBATTERE"...

Insomma, siamo ormai a Salo' (con annessa la riedizione softcore delle 120 giornate di Sodoma).

 

 

 

 

+----------+
|  PLEASE  |
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|  TROLLS  |
+----------+
    |  |    
    |  |    
  .\|.||/.. 

 

lanfranconi è infaticabile.
invidio il suo ex-datore di lavoro.

Metto qui per affinita'. Tremonti dev'essere davvero molto stressato, lo spread a 400 gli ha dato alla testa: il disco si e' inceppato e quando ha ripreso a girare e' ripartito da oltre 15 mesi fa. Con l'aggiunta che la crescita non serve, in fondo. I creditori non mancheranno di prendere nota e passare la nota al broker lunedi' mattina.

 

 

ormai questo esecutivo qualsiasi cosa faccia, anche la migliore possibile, agli occhi della comunità internazionale è falsa e truffaldina, la fama di bugiardi li precede, motivo in più per mandarli a casa.

Scusate se posto qua ma non saprei come fare diversamente. Non so se avete notato ma Santoro sta raccogliendo soldi per la sua nuova "avventura". Domanda come mai i soldi di chi dona non "valgono" azioni della societa' al pari dei soldi versati da Santoro & Friends?

Una cosa del genere vale una avvelenata?