Toghe rosse e “forzature procedimentali sesquipedali”

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Nel contesto del vivacissimo dibattito nato dal mio precedente post, qualcuno di voi avrà notato che tra me ed Oscar Giannino c’è stata una piccola diatriba procedurale. Oscar ha scritto che il Tribunale ha commesso delle violazioni procedurali ed io gli ho chiesto di specificare in che cosa esse sarebbero consistite. Poiché le sue risposte non mi soddisfacevano ho insistito con una serie di domande per le quali non credo vi sia stata risposta. Tuttavia, egli allega il link alla parte di motivazione del Tribunale che ricostruisce l’andamento del processo. Me la sono andata a leggere e provo a ragionarci con calma e tecnicamente. La mia conclusione: il Tribunale che ha pronunciato la sentenza Mills ha agito correttamente. [Avvertenza: questo articolo non è per chi tende ad annoiarsi rapidamente di fronte ad esercizi di logica.]

Dunque, partiamo dalla critica principale all'operato della corte che ha giudicato il caso Mills

 

si tratta di un procedimento nel quale forzature di diritto e procedimentali sono sesquipedali, per chi pensa che il processo debba essere eguale per tutti. [...]

 

[...] Il dibattimento ha visto i giudici accogliere sempre le richieste dei pm in ordine alla non escussione dei testi richiesti da parte della difesa di una parte correlata all'accusato, in ordine al fatto che il lodo Alfano lo poneva di diritto al riparo.

In sostanza: c’era anche la difesa di BS che ha chiesto l’escussione di testimoni diversi da quelli richiesti da Mills ed il Tribunale ha deciso di non sentirli, in quanto BS era coperto dal lodo Alfano. I critici argomentano sul punto che il reato è unico e le esigenze difensive dell’uno si sosterrebbero su quello dell’altro secondo il seguente argomento:

Tenete presente che se il procedimento era da intendersi davvero coessenzialmente correlato alla responsabilità di un sogetto coperto dal lodo Alfano, allora la Cassazione avrebbe dovuto non stralciare il solo SB dal procedimento, ma fermare anche il dibattimento Mills fino a ripresa della giudicabilità di SB: ma la Cassazione ha detto no.

Sulla base della discussione in corso, e vista la critica alla corte, ho ritenuto opportuno avanzare le seguenti domande:

 

  1. Dopo l’approvazione del lodo Alfano c’era ancora la difesa di BS nel processo, sì o no? Se sì, in virtù di quale norma? Se no, come si spiega l'affermazione?
  2. Chi ha presentato quelle liste testi ritenute sovrabbondanti dal collegio? Ed in virtù di quale norma il collegio doveva approvare una lista testi presentata dal difensore di una parte non più presente nel processo?
  3. Esiste o non esiste il potere per il giudice di escludere le “testimonianze manifestamente sovrabbondanti (art. 468, comma 2 CPP)”?
  4. Se sì - e non vedo come non sia, tant’è vero che lo vogliono abolire - visto che ragioniamo in punta di diritto, occore spiegare perché il giudice abbia applicato male quel potere e non lamentarsi sic et simpliciter del fatto che abbiano escluso dei testimoni. Occorre argomentare sul fatto che il teste x era necessario ed il teste y pure.
  5. La sospensione del processo è prevista dall’art. 159 CP. È un istituto di stretta interpretazione. Non può essere interpretato in via analogica, per il semplice fatto che è in malam partem. La interpretazione che viene proposta dalla difesa di BS, in assenza di una norma espressa, è, semplicemente, abnorme. Dove sta scritto che si possa sospendere il processo anche nei confronti del coimputato? Qualcuo sarebbe in grado di citare la norma, per favore?

In ciò che segue trovate le mie risposte alle mie stesse domande. Per far capire ai lettori di che cosa parliamo, è necessario trattare brevemente del lodo Alfano e di due istituti, uno del diritto penale ed uno procedurale.

Cominciamo dal lodo Alfano: Legge 23 luglio 2008 n. 124. La legge é composta da un unico articolo che prevede:

 

Art. 1

1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione[1], i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.
2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale[2], per l'assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale[3].
5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale[4]. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile[5], sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

A noi, in questa sede, interessano i commi 1 e 4. Il primo prevede la sospensione di processi in corso a carico delle figure nominate. Detto in soldoni, il processo é bloccato. Come potete vedere non si prevede nulla a carico dei coimputati che non rivestono le funzioni ivi menzionate, quali, ad esempio, Mills. Quindi il processo è bloccato solo per BS.

 

Il comma 4 prevede la sospensione della prescrizione. La sospensione della prescrizione determina un congelamento della stessa per tutto il periodo della sua durata.

L’istituto della sospensione della prescrizione è stato riformato con la legge 5 dicembre 2005, n. 251, c.d. “legge ex Cirielli”.

 

Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione).

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere;

2) deferimento della questione ad altro giudizio;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall' articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale .

Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

 

La sospensione della prescrizione è un istituto che va a danno dell’imputato, in quando prolunga il periodo in cui il reato rimane in vita. Ne deriva che l’istituto è, per così dire, di stretta interpretazione. In sostanza, il giudice non si può inventare dei motivi di sospensione che vanno al di là di quelli espressamente previsti dal legislatore. Non c’è alcun margine interpretativo, altrimenti potete immaginare quanti reati non si prescriverebbero perché il giudice si é inventato un qualche motivo di sospensione in via interpretativa. Non c’è proprio discussione. Punto.

L’altro istituto che interessa in questa sede, è procedurale e riguarda i casi in cui si possono separare i procedimenti penali. I casi sono previsti dall’art. 18 del Codice di Procedura Penale:

 

18. (Separazione di processi). 1. La separazione di processi (19, 4912, 6103) è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti:

a) se, nell’udienza preliminare (416 ss.), nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell’art. 422;
b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento (3, 41, 47, 71, 344, 479) (1);
c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell’atto di citazione o della sua notificazione (171, 178, lett. c), 4292, 487), per legittimo impedimento (486, 4876) o per mancata conoscenza incolpevole dell’atto di citazione (485, 4876);
d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento (486, 4876);
e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l’istruzione dibattimentale (496 ss.) risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;
e bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione (2).

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull’accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.

 

È mia opinione che la separazione dei processi, in linea di massima, non sia opportuna, perché può determinare una duplicazione di procedimenti (con dispendio di risorse) ovvero dei giudizi contrastanti. Per dire, rimanendo al caso concreto: mentre il collegio del caso Mills ha ritenuto che lo stesso sia stato corrotto, il collegio chiamato a giudicare BS, potrebbe ritenere che non di corruzione si sia trattato e così uno degli imputati potrebbe essere stato condannato e l’altro assolto per il medesimo fatto. Senonchè la mia opinione conta come il famoso due di coppe quando la briscola é a bastoni. Quella che conta è la giurisprudenza di legittimità e cioè quella della Corte di Cassazione, la quale dice

 

 

Sez. 3, Sentenza n. 1862 del 11/06/1998 Cc. (dep. 31/07/1998 ) Rv. 211554

Presidente: Tonini PM. Estensore: Grillo CM. Imputato: Crotti E. ed altro. (Conf.)

Il provvedimento di separazione dei procedimenti non può ritenersi atto abnorme in quanto l'art. 18, comma primo lett.e), cod.proc.pen. prevede la possibilità di separazione come soluzione normale, mentre la esclude solo in via eccezionale quando il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti.

 

 

Quindi, secondo la Cassazione, la separazione dei procedimenti, quanto meno nel caso di cui alla lettera e) dell’art. 18 CPP, è la regola mentre eccezionale è il trattamento unitario del procedimento. Il contrario di ciò che dico io (ed anche la difesa di BS). Oltretutto, evidenziavo, in una delle repliche, che la separazione dei procedimenti, a prescindere completamente dalla tipologia di reato, dipende da tanti fattori ed è frequentissima; ad esempio, perché uno dei coimputati fa una diversa scelta processuale, tipo patteggiamento e/o abbreviato.

 

Dunque dobbiamo distinguere tra sospensione del procedimento e sospensione della prescrizione. Il primo é un istituto estremamente raro, cosí come il secondo a dire il vero ... La sospensione del procedimento non ferma il corso della prescrizione se il legislatore non lo ha previsto espressamente. Il lodo Alfano, come abbiamo visto, prevede sia la sospensione del procedimento sia la sospensione della prescrizione, ma solo a carico di BS, non di Mills. La sospensione della prescrizione, viceversa, non incide minimamente sul procedimento in quanto tale, non lo rallenta né lo velocizza.

 

Veniamo adesso ai quesiti che ho elencato in apertura.

 

Domanda numero 1. Risposta. Il lodo è stato approvato in Luglio. Ciò non significa un’automatica estromissione dal processo dell’imputato BS. Ci vuole un provvedimento espresso del Giudice. Il Tribunale dopo la pausa estiva, ha fissato udienza per il giorno 19 settembre (udienza rinviata su richiesta degli avvocati di BS. Pag. 26 della motivazione). Il processo viene rinviato al giorno 27 settembre, data in cui si discute della questione dei supposti profili di costituzionalità del lodo, questione che, nello specifico, interessa la difesa di BS, ancora presente. Il Tribunale si riserva la decisione, rinviando al 4 ottobre, data in cui, da un lato, dispone il rinvio alla Corte costituzionale del lodo, dall’altra dispone la separazione del procedimento (pag. 27 e 28).

A questo punto la difesa di BS non c’era più. Si legge, infatti, a pag. 29 del testo della sentenza:

“Successivamente il processo è stato separato, e la parte che ha dedotto la consulente è estranea all’odierno dibattimento”.

Come è ovvio che sia da procedura vigente in Italia, su Marte non so. Una volta separata la posizione di un imputato, la sua storia continua nel procedimento separato, mi sembra di dire un’ovvietà. Ho chiesto di citare la norma del codice che possa prevedere una partecipazione al processo di una parte estromessa. Sino ad ora non c'é stata nessuna indicazione normativa per il semplice fatto che essa non esiste.

Domanda numero 2. Risposta: entrambe le difese. Le liste testimoniali vengono presentate almeno 7 giorni prima dell’apertura del dibattimento. Il lodo è stato approvato a dibattimento già quasi concluso. La questione cui probabilmente si fa riferimento non è quella delle liste testimoniali, ma quella delle c.d. istanze ex art. 507 CPP, cioè, la possibilità di ammettere, al termine del dibattimento, qualche altro elemento di prova, come ad esempio una testimonianza non richiesta dalle parti all’inizio del processo. Difatti, la difesa Mills, all’udienza del 28 ottobre, formula delle richieste di prova ex art. 507 CPP, che il Tribunale respinge con un’articolata motivazione, in data 14 novembre (pag. 30 e 31). Ripeto che queste istanze vengono presentate esclusivamente dalla difesa Mills.

È altrettanto chiaro che non esiste alcuna norma che consenta ad un coimputato, non più presente nel procedimento (tecnicamente si parla di imputato di reato connesso) di interloquire in qualsiasi modo, né, del resto, sono in grado di indicarla i ciritici del Tribunale di Milano.

Domande numero 3 e 4. Risposta: vi e' accordo sul fatto che il giudice abbia il potere di eliminare le prove indicate dalle parti come sovrabbondanti. Basta leggere la parte riportata da Oscar Giannino nella sua replica per capire che il collegio ha fissato le udienze in tempi stretti, ma non dice nulla sui testimoni non ammessi. Viceversa, a pagina 9 e seguenti della sentenza, il Tribunale indica compiutamente i motivi per cui ritiene non necessario sentire i testimoni indicati. Cito, a mero titolo esemplificativo, alcune parti dell’ordinanza:

 

rigetta

le richieste di esame in relazione a:

Darren Wing, indicato dalle difese Berlusconi e Mills, teste inconferente per non essere a sua firma la lettera sul cui contenuto sarebbe chiamato a deporre, e comunque sovrabbondante rispetto ai testi Drennan e Barker;

10 Simon Regis, Howard Shaw, Charles Clawson, Stephen Paul Clarke e Uroke Sheikh, indicate dalla difesa Mills in relazione alla perquisizione disposta nei confronti di Mills, testi superflui alla luce della documentazione acquisita e tenuto conto dell’ordinanza emessa da questo collegio il 13.4.07;

ecc.

 

Chiedo quindi nuovamente: qualcuno puo' specificare per quale motivo questo potere che il giudice aveva sarebbe stato esercitato male? A me sembra che non siamo in grado di rispondere per il semplice fatto che non conosciamo gli atti del processo. Certo è che la “presunta violazione procedimentale” anche sotto questo profilo non c’è o non è minimamente dimostrabile.

Domanda n. 5: Risposta. Qui la cosa si fa interessante (per i proceduralisti) e piuttosto complessa.

La difesa di Mills insisteva, effettivamente, per tenere unite le posizioni ed invocava la sospensione della prescrizione con gli argomenti riportati nel dibattito a cui faccio riferimento. Difatti, il collegio liquida, sdegnato, queste argomentazioni, dicendo che esse sono

“estranee alle ragioni ed alla logica della giurisdizione” (pag. 27 della motivazione).

E’ quello che io, con rozzezza montanara, dico non stare “né in cielo né in terra”. I motvi li ho spiegati sopra. Introdurre, in via interpretativa, una causa di sospensione della prescrizione sarebbe, a dir poco, abnorme.

Il nodo vero della questione sta da un'altra parte. Difatti la difesa di Mills ha invocato l'applicazione dell'art. 159 CP, laddove stabilisce (punto 3) che la prescrizione è sospesa in caso di

"sospensione del procedimento o del processo penale ... su richiesta dell'imputato o del suo difensore".

Dobbiamo mettere questa norma in relazione all’art. 18, lett. b), CPP. Esso impone la separazione dei procedimenti

se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento".

Dunque, la difesa Mills chiede la sospensione del procedimento e ciò determinerebbe anche la sospensione della prescrizione. Se la prescrizione è sospesa anche per Mills, come per BS, si torna ai blocchi di partenza. La prescrizione é sospesa per entrambi gli imputati, non c´é piú ragione di separare i procedimenti, non si può applicare l'art. 18, lett. b), CPP.

 

È qui che il Tribunale, secondo me, è spiazzato ed un po' si smarrisce. Scrivono i giudici a pagg. 28 e 29

 

 

La difesa Mills ha però richiesto altresì la sospensione del processo ai sensi dell’art. 159 comma 1 n.3 c.p. Tale norma prevede che il processo possa essere sospeso, oltre che per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori, anche “su richiesta dell’imputato o del suo difensore”.

Come il collegio ha già osservato nella propria ordinanza del 7 marzo 2008, “per tale ultima ipotesi non vengono posti limiti temporali alla sospensione, e nulla è scritto in ordine alle ragioni eventualmente legittimanti la richiesta. E’ pertanto evidente la necessità di una interpretazione della norma rigorosa e costituzionalmente orientata, alla luce sia dei valori espressi” in particolare negli artt. 3 e 111 della Costituzione, sia dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, fra l’altro nella sentenza 13/20 gennaio 2004 n. 24. “Discende infatti da un’attenta lettura, sinottica e integrata” delle norme costituzionali e di tale pronuncia, “che la sospensione del procedimento, da concedersi con provvedimento motivato, può sì essere determinata dalle esigenze dell’imputato e del suo difensore non costituenti legittimo impedimento, ma tali esigenze sono da valutarsi nella loro effettiva consistenza e vanno contemperate con il rispetto dei principi di speditezza del procedimento e di tutela dei contrapposti interessi delle altre parti”.

 

In sostanza, i giudici dicono che, con la richiesta di sospensione del procedimento, che non prevede alcun termine finale, Mills arriverebbe ad impedire loro di arrivare in tempi rapidi alla decisione. E, quindi, affermano che ciò andrebbe a danno delle altre due parti (PM e parte civile).

Personalmente trovo la soluzione adottata dal Tribunale corretta nella sostanza, ma non ne condivido del tutto il passaggio di motivazione. Ciò perchè sembrerebbe inventarsi una ragione per negare la sospensione del procedimento, apparentemente inesistente, tanto da essere costretto, a dare la solita interpretazione “costituzionalmente orientata”. In realtà, non ve ne era alcun bisogno.

Il problema nasce, tanto per cambiare, da una, infelice, formulazione dell'art. 159 CP che sembrerebbe prevedere una specie di obbligo di sospensione del procedimento se lo chiede la difesa o l'imputato. Ciò sarebbe assurdo. Non credo che io debba spiegare i motivi perchè lo riterrei assurdo. In realtà i casi di sospensione del procedimento sono specificati dal codice di procedura penale e da alcune leggi speciali (incapacità dell'imputato, necessità di richiedere un'autorizzazione a procedere, e via discorrendo). Il procedimento si può sospendere solamente in queste specifiche ipotesi, nel qual caso, di solito, è sospesa anche la prescrizione. Ora, nel caso di Mills, non c'era nessuno dei motivi codificati per sospendere il procedimento e, quindi, non era nemmeno sospesa la prescrizione. La difesa Mills invocava la sospensione del procedimento in virtù di non si sa che cosa. Se il procedimento non poteva essere sospeso, la prescrizione per Mills correva. Di conseguenza, si doveva procedere alla separazione ai sensi dell'art. 18, lett. b), CPP.

Tutto qui.

In definitiva, non vedo proprio quali “violazioni procedimenti sesquipedali” siano state commesse dal Tribunale.

Conclusione

Ho voluto scrivere questo post solo per amor di verità, non essendo accettabile che si possa ingenerare nei lettori il sospetto che il collegio abbia agito in maniera scorretta, per di più deliberatamente, senza fornire alcuna prova in proposito. Al contrario, è la dimostrazione della facilità con la quale si può screditare qualcuno.

Mi rendo conto che una parte del paese sospetta che la condanna d Mills sia stata pronunciata per ragioni politiche e non perché lui sia stato, giustamente o no, ritenuto colpevole dai giudici. Io non posso fare altro che ribadire la mia personale opinione e cioè che questi colleghi, al di là della loro appartenenza correntizia, hanno agito correttamente, nella più perfetta buona fede e senza alcuno scopo politico.

 

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Commenti

Ci sono 63 commenti

Molto interessante, grazie per lo sforzo.

PS Mi domando sempre perche' il "lodo" Alfano venga chiamato cosi' e non legge Alfano visto che di lodo non ha proprio nulla.

Non sono un giurista. Non sono quindi in grado di rispondere ad argomentazioni giuridiche, che in uno stato di diritto devono comunque prevalere. A naso però mi sembra che il "lodo Alfano" abbia dato luogo ad una situazione contraddittoria che certamente non giova alla giustizia: viene processato il corrotto ma non il corruttore. Leggendo il post di Alex ho appreso che la difesa di Mills ha chiesto la sospensione del processo e che questa sospensione avrebbe potuto essere concessa, senza incidere sulla durata della prescrizione. Mi sembra a questo punto che il tribunale avrebbe fatto meglio a concedere la sospensione. Si sarebbe sanata in questo modo la situazione abnorme, in attesa, magari, che la Corte Costituzionale dichiarasse il lodo Alfano incostituzionale.

che questa sospensione avrebbe potuto essere concessa, senza incidere sulla durata della prescrizione

Sandro,

temo di essermi espresso male, oppure tu hai letto in maniera affrettata l'articolo. Purtroppo si tratta di questioni estremamente difficili da analizzare con chi non è del mestiere. So che il testo è contorto, ma non sono riuscito a semplificare ulteriormente i concetti.

Io ho detto, o volevo dire, esattamente il contrario. Ho detto che non c'erano margini giuridici per sospendere il procedimento e quindi per Mills la prescrizione correva per BS no. Il Tribunale non poteva agire altrimenti.

La colpa è del legislatore che non ha voluto sospendere procedimento e prescrizione anche nei confronti del coimputato. Leggendo la motivazione della sentenza, pare che se ne fosse anche discusso in Parlamento, ma poi non se ne fece nulla. Sarebbe stato megli se il legislatore avesse sospeso tutto il procedimento e, quindi, anche quello a carico di Mills. Così si faceva chiarezza.

Inutile dare colpe al Tribunale per aver separato i procedimenti, quando non aveva a disposizione nessuno strumento giuridico per tenere unite le posizioni. 

 

In sostanza, i giudici dicono che, con la richiesta di sospensione del procedimento, che non prevede alcun termine finale, Mills arriverebbe ad impedire loro di arrivare in tempi rapidi alla decisione. E, quindi, affermano che ciò andrebbe a danno delle altre due parti (PM e parte civile).

Personalmente trovo la soluzione adottata dal Tribunale corretta nella sostanza, ma non ne condivido del tutto il passaggio di motivazione.

 

Potremmo dire che si potrebbe arrivare all'assurdo che, pur essendo corretta la decisione, una corte (di Appello o la Cassazione) può ribaltare la sentenza per difetto di motivazione coerente con la decisione adottata ? Il mitico Corrado Carnevale era da questo punto di vista eccezionale, pura forma, nessuna sostanza.

Può essere che nel loro tentativo di "apparire" (con questo non voglio dire nient'altro, solo che i giudici sapevano di essere sotto attacco dai media del principe regnante) al di sopra delle parti i tre giudici si siano detti: se bocciamo questa richiesta semplicemente dicendo:" non c'è alcun motivo per sospendere il processo, essendo oltretutto i motivi indicati tassativamente dalla legge, e tu non ci rientri", dopo dicono che eravamo preconcetti, meglio quindi appellarci alla Costituzione, così se vogliono eccepire nel merito dovrebbero andare a finire anche davanti alla Consulta, che in questi casi ha un orientamento a noi favorevole ?

Sul resto dell'articolo concordo pienamente, OG ha sicuramente preso le sue fonti dagli avvocati, per questi se il processo a SB andava sospeso in forza di legge, andava sospeso anche questo, ancorchè non previsto dall'ordinamento, salvo la lesa maestà -).

Axel, sarebbe possibile avere un giorno, qui su NFA, una copia del giudizio Mills davanti alla Corte di Sua Maestà Elisabetta II ? Mi sembra di ricordare che, al di là di quanto avvenuto in aula a Milano, molto della sentenza Mills derivi dalle carte processuali inglesi. E gli inglesi ospitarono Karl Marx, per cui qualcosa di comunista gli deve essere rimasto addosso -)..

 

Potremmo dire che si potrebbe arrivare all'assurdo che, pur essendo corretta la decisione, una corte (di Appello o la Cassazione) può ribaltare la sentenza per difetto di motivazione coerente con la decisione adottata ?

No, questo rischio non c'è. Costituisce un principio pacifico che la motivazione, specie di un'ordinanza procedimentale, può essere integrata o modificata dal giudice dell'impugnazione se la soluzione adottata non costituisce una nullità.

 

Mi pare che un'altra controversia fosse sul fatto che il tribunale ha ritenuto che il reato sia stato commesso quando Mills ha cominciato a spendere i soldi provenienti dalla corruzione e non quando detti soldi sono stati trasferiti su un qualche conto nella disponibilita' dell'avvocato inglese.

Su questo ci puoi dire qualcosa?

Ciao

Alessandro

Il link alla sentenza contiene solo una piccola parte della motivazione, sostanzialmente, l'andamento del processo.

Devo vedere se trovo le altre parti e se, all'interno della corposa motivazione, trovo anche la parte relativa al momento di consumazione del reato.

Se riesco, faccio l'aggiunta richiesta.

 

La tua domanda parte da queste osservazioni di Oscar Giannino

Per evitare la prescrizione e assicurarsi la procedibilità, il compimento del reato è stato considerato non all'atto della dazione incassata da Mills chiunque glie l'avesse fornita sotto lo specchio delle triangolazioni estere, bensì quando questi ha preso a movimentarla e a spenderla.

 Sono andato a vedermi la sentenza che si può scaricare a questo link. Dico subito che non me la sono letta tutta, sono 370 pagine ed, una settimana all’anno devo pure lavorare. Quella settimana è questa, prima di iniziare le rimanenti 51 settimane di vacanza...

Dunque, tutto ciò che dico è da prendere con il dovuto beneficio di inventario ed è suscettibile di smentita, ovviamente da parte di chi la sentenza la conosce per intero, con preghiera di citarne le parti specifiche e la pagina.

Essendo del mestiere, sono andato a vedere solo quelle parti dove credo di trovare la risposta. La prima è nella parte dedicata allo svolgimento del processo. Vi si legge a pagina 3 che, nella contestazione

 Il reato si affermava commesso a Milano, Londra e Ginevra fino al 2 febbraio 1998.

 Durante il dibattimento, all’udienza del 14 dicembre 2007, il Pubblico Ministero cambiava l’imputazione e si legge (pag. 14 e 15) 

infine entrato nella disponibilità di David Mills con l’intestazione a suo nome in data 29 febbraio 2000 di 2.802 unità del fondo Torrey Global Offshore Fund del valore nominale di $ 600.000.

 Alla fine di un capo di imputazione, si scrive il luogo del delitto e la data di consumazione, così dice la sentenza

 In Milano, Londra, Ginevra, Gibilterra e altrove fino al 29 febbraio 2000

 La modifica della contestazione va fatta, quando il fatto enunciato, nel corso del dibattimento risulta essere diverso rispetto a quanto ipotizzato. Se il PM non modifica l’imputazione, il giudice non può decidere su quella base deve rimandare indietro gli atti. La difesa insinua che questa modifica avesse, in realtà, lo scopo di prolungare i termini di prescrizione e sarebbe meramente fittizia.

Per vedere se l’affermazione corrisponde a verità, dobbiamo andare a vedere un’altra parte della sentenza, intitolata “il regalo” e cioè quella parte in cui i giudici descrivono le modalità con cui Mills sarebbe stato corrotto.

A partire da pagina 139 della motivazione, i giudici analizzano la famosa lettera confessoria inviata da Mills. Viene citato all’inizio di pag. 140, questo illuminante passaggio

 All’incirca alla fine del 1999 mi fu detto che avrei ricevuto dei soldi, che avrei potevo considerare come un prestito a lungo termine od un regalo. 600.000 dollari furono messi in un hedge fund e mi fu detto che sarebbero stati a mia disposizione, se ne avessi avuto bisogno (i soldi furono collocati nel fondo perché la persona collegata all'organizzazione di B era qualcuno con il quale avevo discusso in molte occasioni di questo fondo e si trattava di un modo alternativo [“a roundabout way”, “un modo indiretto”, letteralmente “facendo un giro intorno”: nella viabilistica il termine significa “rondò”], per rendere disponibile la somma).

 Ovvio che mi sto basando su ciò che c’è scritto nella sentenza, può darsi che dagli atti risulti un’altra cosa. Ma da questa frase, a quanto pare contenuta nella lettera scritta da Mills, si apprende che verso la fine dell’anno 1999 lui non aveva ancora a disposizione il denaro. Ha ricevuto solo la promessa della dazione.

Per legge il reato si consuma definitivamente nel momento in cui il corrotto riceve il compenso. Stando al tenore letterale della frase, Mills non lo aveva ancora ricevuto e quindi il reato non si era consumato nel 1998 come da imputazione originaria.

Sempre, stando alla sentenza, i passaggi della famosa somma, verso la fine, sarebbero stati i seguenti

 

10 – DM era consapevole, grazie a conversazioni con gli amici, dell'esistenza di un hedge fund molto quotato, il Torrey Global Fund, del quale aveva occasionalmente monitorato la performance.

 DM chiese quindi a CB di investire il regalo, che era di 600.000 dollari, in quote di questo fondo. Ciò fu fatto nel novembre del 1999. Quando la disputa sulla titolarità del dividendo fu finalmente risolta, nel marzo del 2000, DM investì la sua parte in un secondo hedge fund, Eureka.

 

 

CB è Carlo Bernasconi che, stando alla sentenza, fu colui che pagò Mills. In sostanza, egli, nel novembre 1999, avrebbe acquistato quote del valore di 600.000 dollari dl fondo Torrey Global Fund su indicazione di Mills. Tuttavia queste quote, evidentemente, erano bloccate. Non ho capito bene il perché, ma la mia lettura della motivazione, come detto, è parziale. Le quote vengono sbloccate nel marzo 2000 ed,a quel punto, Mills aveva a disposizione il denaro, tanto che, parte di esso, fu trasferito in un altro fondo.

 Andando avanti nella lettura della sentenza, viene riportato l’esatto testo dell’interrogatorio reso da Mills ai PM di Milano in data 19 luglio 2004, (pag. 156)

 

 A Mills veniva infine chiesto “per quale motivo ha ricevuto nel mese di ottobre 1999 una somma di 600.000 $ attraverso la sottoscrizione di quote del fondo Torrey Global Offshore Fund”, e gli veniva mostrata la lettera datata 2 febbraio 2004 indirizzata a Bob Drennan. Mills rispondeva: “Dichiaro che la lettera è stata scritta da me e sono molto turbato a rileggerla. Credo a questo punto, per quanto difficile, la cosa più giusta da fare è spiegare il fatto con la massima chiarezza. Del resto la lettera in sé è estremamente eloquente e quindi ha bisogno di poche spiegazioni”.

E poche spiegazioni venivano fornite, aggiungendo soltanto qualche elemento ulteriore rispetto a ciò che vi si leggeva.

 Mills dichiarava di aver scritto la missiva “nel quadro di una contestazione di carattere fiscale nel Regno Unito, dovendo in particolare spiegare per quale motivo avevo ricevuto la somma di 600.000,00 $. Non credo che occorrano molte parole: io sono stato sentito più volte in indagini e processi che riguardavano Silvio Berlusconi e il Gruppo Fininvest e pur non avendo mai detto il falso ho tentato di proteggerlo nella massima misura possibile e di mantenere laddove possibile una certa riservatezza sulle operazioni che ho compiuto per lui. È in questo quadro che nell'autunno del 1999, Carlo Bernasconi, che mi dispiace coinvolgere in questa storia, perché era veramente un mio amico, mi disse che Silvio Berlusconi a titolo di riconoscenza per il modo in cui io ero riuscito a proteggerlo nel corso delle indagini giudiziarie e dei processi, aveva deciso di destinare a mio favore una somma di denaro. Cerco di ricordare le parole esatte che Carlo usò per indicare chi aveva preso questa decisione all'interno della famiglia: ritengo che abbia usato l'espressione , che era il modo con cui abitualmente chiamava Silvio Berlusconi.

 Quanto al percorso del denaro, esso affluì su Torrey Global tramite una società BVI che si chiamava Struie, società gestita per me da fiduciari e sul cui conto erano affluiti denari di alcuni clienti, nel corso del tempo. In effetti una consistente somma di denaro era stata immessa in Struie da Bernasconi già dal 1997 ma fu solo nel 1999 che Bernasconi, con il discorso che ho sopra riferito, mi ha autorizzato a disporre nella misura di 600.000 $. La cosa più probabile è che il denaro sia affluito sul conto di Struie presso la Banca CIM di Ginevra ma in questo momento a memoria non sono in grado di dare ulteriori precisazioni”.

 Così terminava l’interrogatorio, e il verbale veniva sottoscritto alle ore 1.14 del 19 luglio 2004

 

 

In definitiva, possiamo dire che vi possono essere due interpretazioni alternative. La prima è che il reato si sia consumato nel novembre 1999, allorchè con i 600.000 dollari furono acquistate le quote del Torrey Global Fund. La seconda, quella di cui in contestazione e sposata dal Tribunale, per cui il reato si consumò allorchè Mills potette liquidare quelle quote. Stando a quando riferito da Mills nel suo interrogatorio, con l’acquisto delle quote Torrey Global Fund nel novembre 1999 si potrebbe sostenere che quella fu la data di consumazione del reato, visto che quelle quote erano intestate ad una società gestita da fiduciari di Mills.

Il passaggio per cui, viceversa, il Tribunale ha ritenuto che la consumazione è intervenuta nel febbraio 2000 non sono riuscito a trovarlo. Tuttavia evidenzio che, sempre stando alle dichiarazioni di Mills, il denaro non lo aveva ancora percepito. Difatto, il denaro entra in suo possesso nel febbraio marzo 2000, prima era in possesso di suoi fiduciari (stando a Mills).

Ritengo che si tratti di una questione di lana caprina. Basti considerare il semplice fatto che l’accusa con questa “violazione di legge sesquipedale” ha guadagnato ben… 3 mesi di allungamento del termine di prescrizione! Difatti, credo che nessuno possa contestare il fatto che, se il reato non si dovesse essere consumato nel febbraio 2000, la consumazione sarebbe avvenuta nel novembre 1999, cioè solo 3 mesi prima.

Per completezza di informazione avrei voluto verificare quali sarebbero le date di prescrizione secondo l’una e l’altra versione. Purtroppo la cosa non è possibile, in quanto, per i meccanismi della sospensione della prescrizione, non mi è dato di sapere quali siano i periodi in cui la prescrizione era congelata. Si tratta di informazioni che possiede solo il Tribunale. Questi periodi vanno sommati al periodo di prescrizione previsto dalla legge. Posso solo dire che, se fosse corretta la prima versione (novembre 1999) il reato si prescriverebbe tre mesi prima rispetto alla contestazione. In primo grado il reato non si sarebbe comunque prescritto. Basta considerare che la sentenza è stata pronunciata a febbraio e (stando ai resoconti giornalistici) se la Corte d’appello dovesse decidere entro l’autunno la prescrizione non interverrebbe nemmeno in secondo grado. È, viceversa, matematicamente certo che il periodo di prescrizione del reato decorrerà, al massimo, nel periodo intercorrente tra l’appello ed il ricorso in Cassazione. Quindi, i tre mesi in più o in meno, non hanno avuto nessuna incidenza.

Ricapitolando:

a)     la contestazione originaria della consumazione del reato (2 febbraio 1998) era errata;

b)     a seconda delle interpretazioni, il reato si è consumato nel novembre 1999 o nel febbraio 2000, termine dal quale decorre il periodo di prescrizione del reato;

c)      la contestazione del febbraio 2000, ove errata, sposta in avanti il termine di prescrizione di soli tre mesi, periodo che non ha inciso sulla decisione del Tribunale, può incidere sul quella della Corte d’appello, non potrà incidere su quella della Cassazione.

 Ribadisco che la mia è una lettura parcellizzata della motivazione e, quindi, non posso minimamente garantire sulle conclusioni tratte. 

 

"Mills dichiarava di aver scritto la missiva “nel quadro di una contestazione di carattere fiscale nel Regno Unito, dovendo in particolare spiegare per quale motivo avevo ricevuto la somma di 600.000,00 $. Non credo che occorrano molte parole: io sono stato sentito più volte in indagini e processi che riguardavano Silvio Berlusconi e il Gruppo Fininvest e pur non avendo mai detto il falso ho tentato di proteggerlo nella massima misura possibile e di mantenere laddove possibile una certa riservatezza sulle operazioni che ho compiuto per lui. È in questo quadro che nell'autunno del 1999, Carlo Bernasconi, che mi dispiace coinvolgere in questa storia, perché era veramente un mio amico, mi disse che Silvio Berlusconi a titolo di riconoscenza per il modo in cui io ero riuscito a proteggerlo nel corso delle indagini giudiziarie e dei processi, aveva deciso di destinare a mio favore una somma di denaro."

Ancora una spiegazione tecnica per favore.

Prendendo per buono quanto sopra riportato, e sempre beninteso con beneficio d'inventario, quanto sopra configura il reato di corruzione? Voglio dire se Mills non aveva mai detto il falso, ma aveva seplicemente cercato di proteggere qualcuno che era suo cliente, e se successivamente, SB gli da dei quattrini, ma senza che ci sia una pattuizione preliminare frai i due ("se mi proteggi allora io ti do X quattrini") siamo ancora nella corruzione? Oppure risulta che DM abbia chiesto una somma in cambio di questa "protezione" ovvero che SB l'abbia offerta prima che DM si adoperasse? DM non era un magistrato ma un avvocato, trovo naturale che abbia cercato di favorire il suo cliente.

E infine qual'è la posizione del fisco britannico? E' vero che ha richiesto il pagamento delle imposte sul reddito su questi quattrini? E se è vero, questo implica che questi quattrini sono un supplemento di parcella, quindi "reddito professionale" e non i proventi di un reato, oppure in UK sono imponibili anche quelli?

Porvo a vedere...

 sempre con beneficio di inventario. Non so se riuscirò a chiarire tutto. 

se bocciano (se la corte boccia) il cosidetto provvedimento sul legittimo impedimento, vi sono adesso procedimenti in corso  sul PM (primo ministro, non pubblico ministero)?

sopratutto il processo Mills in qualità di corruttore ( il corrotto è già stato condannato )

Ci sono anche Mediatrade e Mediaset. Son facili da ricordare, i processi del PM, iniziano tutti per M :)

Di Pietro a Ballarò faceva notare che i collegi giudicanti sono scaduti.Quindi la sospensione dell scudo, secondo lui, aveva già raggiunto lo scopo. Vanno rinominati i collegi etc. Nel frattempo il reato va in prescrizione e SB è salvo (questa la sintesi estrema del suo ragionamento).

In ogni caso, sembra che a Milano i nuovi collegi siano già pronti e non sia attenda altro che la pronuncia (negativa) della Corte per ripartire in "tempo reale"

In un senso e' gia' accaduto. Il diritto di decidere cosa sia "impedimento" e' dato al giudice, non e' sufficiente a lor signori di dir che cosno occupati.

Le elezioni si avvicinano.

 

 

<em>Bocciato legittimo impedimento<em>

13 Gennaio 2011 17:04 CRONACHE e POLITICA

(ANSA) - ROMA - La Corte Costituzionale giudica illegittime alcune delle piu' importanti norme della legge sul legittimo impedimento. Bocciata la regola per cui e' la presidenza del consiglio a certificare l'impedimento del membro del governo a partecipare al processo, valutazione che spettera' volta per volta al giudice; bocciato anche l'obbligo di rinviare l'udienza di sei mesi. Spettera' al giudice valutare l'indifferibilita' degli impegni, bilanciando le esigenze della giustizia, della difesa e del governo.


 

solito cerchiobottismo all'italiana.

a me pare che una legge o è o non è costituzionale

Esibite sciocchezze mai cessan d'essere tali.

Si aggiunga alla lista "concussione" in combutta con tal "Mora" "Fede" e "Minetti."

 

Beh, la prostituzione minorile è un reato. Se un magistrato ha dubbi è bene che indaghi.

Mi lascia perplesso il ruolo del PM Ilda Boccassini. É lei il "giudice naturale" per questo caso? Si occupa anche di altre inchieste sulla prostituzione, oppure solo di questa?

L'unico capo d'accusa di cui hanno senso gli estremi e' concussione.

Vittima e' chiunque ( membro della Questura di Milano) sia stato costretto o coartato ad agire in termini di favoreggiamento (nell'ipotesi che esaminano, aver mandato questo sig. Minetti a farsi "affidare" una persona)

 

L'ipotesi di reato è concussione, ma io vedo gli estremi anche per Prostituzione Minorile. Leggi il 600 bis del Codice Penale, comma 2: 

Art. 600-bis Prostituzione minorile(1)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €15.493 a €154.937.

Salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164.(2)

Nel caso in cui il fatto al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.(2)

Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.(2)

 

Riguardo alla concussione, sarebbe stata posta in essere per coprire il primo reato.

 

 

 

 

questo sig. Minetti è una gnocca presidenziale ( vedi sotto ) fatta eleggere nel "listino" al Consiglio Regionale della Lombardia.

 

Fa il paio con la "Trota" eletto però con le preferenze dai valligiani del bresciano.

 

 

da quel che si legge si chiede il rito immediato quindi le prove le ritengono evidenti.

 

sorry : sbagliato riferimento

 

E' affatto vero che (troppo frequentemente) la macchina giudiziara e' debole coi forti e forte coi deboli: quasi una simmetrica opposizione con quel che, dicono i piu' ottimisti, dovrebbe essere.

Tuttavia se esiste, coem sostengono, i mezzi di comunicazione di massa, un testimone oculare di attivita' criminose del primo ministro e dei suoi amici (tal "mora" "fede" "minetti", cosi' dicono) non credo abbia un magistrato molto spazio vitale per ignorarlo e denunciare Abdul che ha venduto gli spinelli a Segrate....

"la macchina giudiziaria e' debole coi forti e forte coi deboli"

Se fosse vero, SB sorriderebbe tranquillo invece di ridere amaro ...

Peraltro, la frase riportata mi sembra esprimere un certo grado d'ingenuità, una credenza che sia compito di un "potere" dello stato operi in maniera disinteressata per proteggere i deboli dai forti. 

Il potere giudiziario, checché se ne dica, protegge innanzi tutto sé stesso; poi si occupa di "amministrare" la giustizia secondo la propria interpretazione del diritto, interpretazione che è mutevole con le opinioni socio-politiche di ogni giudice.

Buona parte della "debolezza" della "macchina" dipende dalla sua disorganizzazione, che però non è necessariamente imputabile alla cattiva politica, perché fa comodo a molti, ivi compresi quei magistrati che vanno in televisione a parlare anziché studiare i casi.   

 

interpretazione che è mutevole con le opinioni socio-politiche di ogni giudice.

 

I giudici hanno tutto il diritto ad avere opinioni politiche, visto che sono cittadini come gli altri. La cosa un po' meno probabile è che, come cerca di insinuare B., di lui si occuperebbero sempre e solo giudici "rossi". Tale coincidenza di opinioni politiche tra persone scelte più o meno a caso è assai improbabile.

 

Mettendo da parte la sintassi in vacanza (il congiuntivo di "operi" ha nessun soggetto clitico o meno, si veda 

Peraltro, la frase riportata mi sembra esprimere un certo grado d'ingenuità, una credenza che sia compito di un "potere" dello stato operi in maniera disinteressata per proteggere i deboli dai forti. 

 

 

 

), l'ingenuita' se la invento' Lei. Se non vi sono giudici a Berlino abbiamo i buffoni che metton fuori Fioroni, dentro Frapporti, e fuori Marrazzo. Come forse ricorda tal Marrazzo fu filmato dare e/o usare cocaina.

 

 

 

Come dice tal sig. Minetti dovremmo "briffare" qualcuno a imparare l'Italiano

(briffare, mi informa CORSERA e' un neologismo per "Gotta brief ya" in "ti devo briffare", disse sig. MInetti speigando le meccaniche celesti di questa buffoneria del bunga.

 

 

 

Mi rivolgo a Tutti provocatoriamente. Servirebbero proposte concrete per:

 (i) deflazionare dibattimenti, diminuire drasticamente il numero di processi (cfr. ad esempio le proposte di Leonardo D'Urso in data 14 gennaio 2013, molte delle quali trovo condivisibili)

link: http://noisefromamerika.org/articolo/unagenda-politica-economica-giustizia-civile

e (ii) LIMITARE DRASTICAMENTE il numero di avvocati (oltre 240k! per ca. 40 milioni di abitanti... non pensionati (non dico popolazione attiva volutamente, per quanto segue...)...Factoring out, la pubblica amministrazione e la burocrazia neofeudale, difatti,....i dati sono ancora piu' inquietanti. la popolazione ''attiva'' si restringe ulteriormente. Basti vedere i residui fiscali Nord/Sud...e il numero di regioni in attivo. Verrebbe da dire: chiudiamo la facolta' di legge, piu' che limitarsi ad un mero numero chiuso..

Last, but not...etcetc. Siamo ancora a mani pulite dopo 20 o 30 anni:

prescrizione? tutto ok? anticorruzione? conflitto di interesse (legge che vige qui in UK ok )Mafia s.p.a.?

Francamente non capisco....e Nino Di Matteo vive sempre sotto scorta

Intervento pro-vocatorio il mio. Chiudo con unn GRAZIE grande come una casa ai MAGISTRATI ITALIANI per il proprio lavoro.