Una postilla, tecnica, sulla polizza assicurativa di cui la Raggi è beneficiaria

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Una delle due polizze (quella da 30k) su cui è stato cambiato il beneficiario nel gennaio 2016 è sicuramente una vita intera a premio unico (lo si capisce dai commenti giornalistici). Questa tipologia di assicurazione prevede il versamento di una somma, a premi unici, ricorrenti o annui, in un contratto assicurativo. La polizza non ha durata ed è prevista l'assicurazione di un capitale o la controassicurazione. Da quello che si intuisce, ma è bene attendere conferme, quella stipulata da Romeo è del secondo tipo, ovvero con controassicurazione. La prestazione per il caso morte dell'assicurato è pari alla somma versata ridotta per i caricamenti e le spese di gestione e aumentata per le (eventuali) rivalutazioni. È possibile riscattare il contratto, e quindi perdere il diritto alle prestazioni, in qualunque momento. Il valore di riscatto è pari alla somma di versamenti effettuati al netto di costi e penali per estinzione anticipata ed è maggiorato degli interessi calcolati pro-rata.

Il riscatto è una vicenda contrattuale che ricade nella potestà del contraente ed è richiesto a sua discrezione. Solo nelle polizze stipulate nell'ambito di una gestione fiduciaria il contraente agisce in nome proprio e per conto del beneficiario. In ogni caso le somme riscattate prima della scadenza del contratto non rientrano nelle disponibilità del beneficiario designato per il caso morte.

Buona parte del dibattito di questi giorni verte sulla possibilità che la Raggi fosse a conoscenza della sua designazione quale beneficiaria della polizza.

L'acquisizione dei documenti della Raggi e quindi la sua informazione sul beneficio iscritto nella polizza di Romeo poteva avvenire tramite l'applicazione della normativa antiriciclaggio prevista dalla direttiva 2005/60/CE, dal Dlgs. 231/2007 e dai successivi regolamenti, in particolare il regolamento Ivass n.5 del 21/07/2014. 

Le suddette norme disciplinano gli obblighi che ricadono in capo all'assicuratore al fine di contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. Fra gli obblighi c'è quello della adeguata verifica della clientela, del titolare effettivo del rapporto e, novità introdotta dal regolamento, del beneficiario delle prestazioni.

Questa verifica ha carattere dinamico e non si esaurisce con la stipula del contratto, ovvero l'intermediario ha l'obbligo di verificare fatti rilevanti anche durante la vita contrattuale della polizza. Nel caso trattato, la polizza è stata stipulata in data anteriore (sembra 2010) e la designazione della Raggi quale beneficiario per il caso morte nel 2016. L'assicuratore ha quindi l'obbligo di eseguire l'adeguata verifica della clientela anche per un contratto stipulato in data anteriore alla pubblicazione del regolamento. Ad esempio, avrebbe dovuto senza dubbio provvedere all'adeguata verifica del cliente, della natura e finalità del rapporto contrattuale acceso con l'impresa, alla verifica della provenienza del denaro ecc. ed eventualmente alla segnalazione come operazione sospetta, in caso di cessione del contratto da Romeo ad altro soggetto.

Per il cambiamento di beneficiario questi obblighi sono meno definiti e viene lasciata all'impresa una abbastanza ampia discrezionalità.

Occorre innanzitutto ricordare che il beneficiario caso morte di una polizza può essere soggetto non definito. Si pensi alla designazione "eredi legittimi" o "eredi testamentari". Come potrebbe l'assicuratore (e il suo intermediario) procedere all'adeguata verifica di beneficiari non identificabili ex ante?

Gli artt. 7 e 9 indicano le modalità di svolgimento dell'adeguata verifica. Non occorre la firma del beneficiario né come figura contrattuale rilevante, nè per accettazione del beneficio. La verifica della natura del rapporto contrattuale (ai fini del contrasto al riciclaggio) può essere rimandato dall'assicuratore al momento in cui avviene la corresponsione della prestazione prevista dal contratto; nella fattispecie la morte dell'assicurato.

Due elementi potevano indurre l'intermediario ad acquisire prudenzialmente e nell'ambito della sua discrezionalità le generalità del beneficiario:

i) l'importo della polizza, perché per i contratti con premio superiore a 15.000 euro vale una disciplina rafforzata;

ii) l'assenza del legame parentale fra contraente e beneficiario.

Sulla base della nostra esperienza possiamo provare ad ipotizzare come possono essere andate le cose:

1) Romeo comunica all'intermediario il cambio di beneficio; l'intermediario gli chiede (o no) giustificazione (Romeo risponde 'legami affettivì); l'intermediario inserisce a sistema la variazione contrattuale (e gli eventuali giustificativi); la verifica del beneficiario avverrà al pagamento della prestazione

2) L'assicuratore apre discrezionalmente e prudenzialmente un alert sul sistema chiedendo all'intermediario se ha ottemperato l'obbligo di adeguata verifica dopo la designazione del nuovo beneficio e chiede all'intermediario la verifica con la presenza fisica del beneficiario e l'acquisizione del documento di identità. 
Se sono stati effettivamente acquisiti lo si può scoprire o tramite verifica amministrativa interna disposta dall'ufficio antiriciclaggio del'assicuratore o tramite verifica amministrativa disposta dall'organo di vigilanza, anche su richiesta della magistratura;

Infine qualche cenno sulla insequestrabilità che da qualche commentatore è stata evocata.

Qualora dovesse essere individuato dalla magistratura inquirente un comportamento elusivo, omissivo o criminoso, potrebbe essere richiesto il sequestro delle somme. La cassazione si è pronunciata più volte, mi pare a partire dal 2006, a favore del sequestro o pignoramento. L'art.1923 del codice civile dice che sono insequestrabili le somme dovute dall'assicuratore, non quelle pagate. In altre parole il cod.civ. impedisce, fatti salvi i casi individuati dalla giurisprudenza, solo il pignoramento presso terzi.

Una volta riscattate/liquidate le somme sono sequestrabili/pignorabili esattamente come una qualunque altra voce del patrimonio del soggetto su cui è stato emesso un provvedimento di sequestro.

Abbiamo provato a delineare la normativa senza emettere giudizi politici (che per quanto riguarda l'amministrazione di Roma produrremo quando l'amministrazione comincerà a lavorare) o giudiziari (che spettano alla magistratura). Non spetta a noi verificare se Romeo abbia tratto un indebito vantaggio dall'"attenzione" riservata alla sindaca e tantomeno siamo interessati al gossip che impazza sulle principali testate nazionali.

 

 

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