Legge elettorale: un po' di chiarezza ... e altri 19 articoli
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La questione principale riguarda l'interpretazione dell'articolo 83, comma 1, che specifica come calcolare la cifra elettorale nazionale che serve poi ad assegnare il premio di maggioranza :
Si tratta di un problema interpretativo non molto semplice. Il problema nell'interpretazione del punto 1) e' decidere se per fare una somma occorrano due numeri o ne basta uno. Calderoli sostiene che una somma va fatta fra almeno due numeri. Dal punto di vista strettamente formale, osservando solo la norma indicata dall'articolo 83, avrebbe ragione. L'interpretazione delle leggi pero' non si fa in questo modo: occorre valutare l'intento della legge nel suo complesso (l'intento del legislatore non e' necessariamente rilevante), e soprattutto cercare una interpretazione che eviti contraddizioni fra le norme della legge stessa. A me sembra abbastanza chiaro che l'intento complessivo e' quello di sommare tutti i voti delle liste aderenti alla coalizione. Scendendo nei particolari, nella definizione di coalizione, per esempio, nulla indica che le liste collegate debbano presentarsi in piu' circoscrizioni per potere partecipare alla coalizione. Dall'articolo 14bis:
1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
Adottando l'interpretazione di Calderoli, non e' chiaro il motivo per cui la legge permetta ad una lista di collegarsi ad una coalizione, ma impedisca il conteggio dei suoi voti nel caso in cui questa lista si presenta in una sola circoscrizione . L'unico modo di risolvere questa contraddizione e' interpretare in senso lato la parola "somma", e permettere la possibilita' di sommare i voti di tutte le liste aderenti alla coalizione, anche quelle che si presentano in una sola circoscrizione.
La decisione e' nelle mani dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, costituito presso la Corte di Cassazione con un Presidente e 4 consiglieri scelti dal Primo Presidente della corte medesima (art. 12 del testo unico). E' questo ufficio che comunichera' agli Uffici centrali circoscrizionali (costituiti presso le corti di appello di ciascuna regione) il numero di seggi ottenuti da ciascuna lista in ciascun collegio elettorale. Questi poi provvederanno a proclamare eletti i candidati che hanno ottenuto i seggi (esistono ancora correzioni possibili nel caso di candidati eletti in piu' circoscrizioni, o di liste che "esauriscono" i candidati eleggibili). Dopo la proclamazione, tutto viene rimesso nelle mani della Camera eletta. L'articolo 87, primo comma stabilisce quanto segue:
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