Ovvero: perché hanno ragione gli sfruttatori del proletariato.
È in corso di approvazione il testo unico sulla prevenzione infortuni. Le organizzazioni dei datori di lavoro l'hanno duramente contestato. Questa norma non solo non salverà una sola vita umana, ma contribuirà a distruggere diverse imprese che, comunque, fanno prevenzione. Inoltre questa norma tenderà ad innescare un consistente aumento di procedimenti penali, con ciò determinando un’ulteriore perdita di competitività del paese. Così, una “toga rossa” è costretta, suo malgrado, a dire che “gli sfruttatori del proletariato” hanno pienamente ragione.
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Questa doveva essere la seconda puntata della telenovela sulla giustizia, ma vista l’attualità del tema, ho pensato di fare un piccolo (si far per dire) commento sulla questione, molto attuale, del testo unico sulla prevenzione infortuni in approvazione da parte del governo. Specifico che io, qui, utilizzerò il testo pubblicato sul sito del Sole24Ore e, quindi, un testo non ufficiale, né ancora approvato nella sua versione definitiva.
A dispetto del titolo apparentemente burlesco, il tema evidentemente non fa ridere. Nella mia carriera professionale ho visto giovani padri di famiglia con il cranio fracassato e ragazzi di 15 anni paralizzati dalla testa in giù e, quindi, mi asterrò dal fare le mie solite battute più o meno ciniche. Se il testo unico, pur facendo perdere competitività al paese, servisse realmente a salvare vite umane, non avrei scritto questo articolo. Personalmente ho cominciato ad occuparmi della prevenzione infortuni da uditore, quando alcuni giudici mi dissero che, per questi reati, era importante che al processo fosse presente un PM togato e non un semplice viceprocuratore onorario. Pian piano mi sono appassionato alla tematica ed ho scoperto che essa è uno dei pochi campi in cui ho ancora la sensazione di utilità sociale di quello che faccio. Questo articolo vuole essere una sorta di prosecuzione del lavoro che Andrea fece prima di Natale, ma anche un tentativo di fermare, in qualche modo, gli errori in cui, a mio avviso, sta per incorrere il governo. Inoltre l'articolo è una dimostrazione concreta dei tantissimi motivi per cui la giustizia in Italia non funziona.
Andiamo con ordine. In Italia, a livello penale, il fenomeno degli infortuni sul lavoro viene combattuto su due piani, uno, chiamiamolo di prevenzione, che, punisce penalmente il datore di lavoro o chi per esso per la violazione delle norme di prevenzione ed uno, meramente repressivo, che punisce un soggetto ad infortunio avvenuto a causa della violazione delle norme di prevenzione. Quest’ultimo piano dovrebbe avere una funzione di deterrenza, per gli altri datori di lavoro, ed una funzione educativa per il colpevole. La normativa di prevenzione cerca di anticipare e, quindi, di evitare gli infortuni. Si tratta di reati di tipo contravvenzionale puniti, fino ad oggi, con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. A differenza della stragrande maggioranza dei paesi europei, queste violazioni, in Italia, sono sanzionate penalmente. La cosa, di per sé, presenta qualche vantaggio derivante dall’indipendenza della magistratura. Ho potuto verificare direttamente come gli organi di vigilanza siano soggetti a notevoli pressioni di natura politica, pressioni cui possono resistere solamente perché rispondono all’autorità giudiziaria. Fino al 1994 la prevenzione era regolata da alcuni provvedimenti legislativi degli anni ’50, ottimamente scritti, ma retaggio di una vecchia cultura di impresa. Nel 1994, grazie alla legislazione europea, in particolare alla direttiva n. 89/391/CEE ed alle successive direttive di dettaglio, la prevenzione ha visto un radicale ed innovativo cambio di impostazione, attraverso la nota “legge 626”. Si è passati da un intervento parcellizzato sul singolo settore lavorativo o sulla singola macchina, ad un intervento globale che agisce sostanzialmente su tre fronti: quello della valutazione preventiva di tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e conseguente pianificazione delle misure da adottare, con la nomina e l’ausilio di un soggetto particolarmente qualificato denominato responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); quello della formazione costante di tutti i lavoratori; quello del coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza attraverso i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (RLS). La legge, pur affetta da una criticabile tecnica legislativa, secondo me, ha funzionato, ed ha contribuito alla crescita del paese. Gli studi di Andrea (qui, qui, e qui ) lo documentano chiaramente.
Nel contempo, sempre nel 1994, il Legislatore ha varato una legge che non esito a definire assolutamente geniale per il suo pragmatismo, tanto che sembra scritta da marziani o da ameriKani. Si tratta del decreto legislativo 758/94. Questa norma prevede che, quando l’organo ispettivo ravvisa una violazione fa una cosiddetta “prescrizione”, imponendo al datore di lavoro o a chi per lui la rimozione della situazione pericolo entro un certo termine. Se il termine viene rispettato, l’indagato è ammesso al pagamento di una sanzione, definita amministrativa, corrispondente ad un quarto del massimo della pena pecuniaria prevista, dopodiché il reato si estingue ed il procedimento viene archiviato. Con questa legge si raggiungono immediatamente, o quasi, tre obiettivi:1) l’eliminazione del pericolo e, nel contempo, l’educazione del responsabile, ove non si fosse reso conto della violazione; 2) un rapido incasso della pena pecuniaria. Mi sono informato presso l’organo di vigilanza. A Bolzano si parla di una somma complessiva di circa € 400.000,00 nell’ultimo anno. Infine, si ottiene anche 3), l’eliminazione del potenziale contenzioso. Sempre a Bolzano parliamo di una percentuale tra il 5 ed il 10% delle notizie di reato che, in un anno, arrivano in Procura. Ciò comporta vantaggi organizzativi anche per l’organo di vigilanza, il quale si limita a trasmettere alla procura solamente il verbale di prescrizione e successivamente a comunicare l’ottemperanza alla prescrizione ed il pagamento della sanzione. In caso di contenzioso deve invece mandare una dettagliata informativa alla procura con allegazione degli atti e, successivamente, l’ispettore deve recarsi a testimoniare ai processi che si celebrano.
Và, quindi, fissato un primo paletto e cioè che non siamo all’anno zero della prevenzione infortuni, e che, nel settore, abbiamo, tutto sommato, delle buone leggi. Tuttavia, evidentemente, siamo ancora indietro rispetto al resto dell’Europa e c’è ancora molto da fare. In presenza di numerose leggi, non coordinate tra loro, si è sempre reclamata un’armonizzazione delle stesse in un unico corpus normativo che poi sarebbe il testo unico. Essendo comunque un intervento di natura legislativa, era opportuno adeguarlo alle esigenze del nostro tempo e siamo dunque giunti all’oggi. Nell’agosto dello scorso anno il Parlamento ha approvato la legge 123/2007, contente la delega al governo a riformulare la normativa in un testo unico. Nel medesimo provvedimento legislativo si sono previste alcune norme immediatamente precettive sulle quali tornerò in seguito. Và detto che la legge 123/07 prevede alcune cose buone che vanno nella direzione di aumentare e migliorare i controlli mediante un maggior coordinamento tra i vari servizi ispettivi e l’assunzione di circa 800 nuovi ispettori del lavoro e, nel contempo, di incentivare le aziende che vogliano migliorare, nonché di incentivare la diffusione della cultura della sicurezza.
In questa sede vorrei invece mettere in risalto alcune delle “chicche” che ha voluto introdurre il legislatore e che hanno suscitato le, più che legittime, ire di Confindustria. Come dicevo, uno dei pilastri sui quali si basa la legislazione di derivazione europea, è quello della pianificazione, mediante il c.d. documento di valutazione del rischio predisposto dall’RSPP. Questi è un soggetto particolarmente qualificato, dotato di una competenza specifica acquisita mediante appositi corsi di formazione. Le imprese di minori dimensioni possono rivolgersi a tecnici liberi professionisti esterni all’azienda. Il decreto legislativo 626/94 non prevede nessuna sanzione per l’RSPP che fa male suo lavoro. Del documento di valutazione fatto male sarà sempre solo il datore di lavoro a rispondere. La ratio di tale scelta sembrerebbe discendere dal comma 2 dell’art. 7 della direttiva 89/391/CEE, laddove dice che “I lavoratori designati non possono subire pregiudizio a causa delle proprie attività di protezione e delle proprie attività di prevenzione dei rischi professionali”. Và aggiunto che giurisprudenza e dottrina hanno sempre ritenuto sanzionabile come mancante il documento di valutazione incompleto. Spesso, a seguito di infortuni sul lavoro, si va a prendere il documento di valutazione, si verifica se il fattore scatenante era stato previsto e valutato ed, in caso contrario, si persegue il datore di lavoro. Senonchè, con il senno del poi, è facile dire che un determinato rischio doveva essere previsto e valutato (ricordate la famosa sentenza del gatto nel forno a microonde? Non era una sentenza di un giudice amerikano? Sempre che non si tratti di una leggenda metropolitana). Così ci troviamo nella seguente paradossale situazione. Io, legale rappresentante di un’azienda di notevoli dimensioni, non mi intendo di prevenzione e mi occupo delle strategie globali dell’azienda, pertanto delego un mio dirigente alla gestione della prevenzione ed assumo un RSPP particolarmente qualificato. Se l’organo di vigilanza ritiene che il documento non contenga l’analisi di tutti i rischi, logica vorrebbe che ne risponda in primis l’RSPP e poi il dirigente addetto alla materia. Sempre logica vorrebbe che si scinda tra la mancanza della valutazione (da addebitare al datore di lavoro) e l’incompletezza della stessa (da addebitare in primis all’RSPP e poi, ma solo eventualmente, al dirigente delegato o allo stesso datore di lavoro). Invece no, il legislatore ha stabilito che la valutazione non è delegabile e l’RSPP non è sanzionabile.
Aggiungo un altro particolare. Nel settore edilizio il datore di lavoro, a prescindere dalla dimensione della sua azienda, deve predisporre, per ogni singolo cantiere, un piano operativo della sicurezza (POS). Questo piano, per espresso dettato normativo, corrisponde all’obbligo di redazione del documento di valutazione del rischio. In altre parole, esso è parte integrante del documento di valutazione. Anche qui la norma è, a dir poco, paradossale. Prendiamo una grande impresa edile che opera a livello nazionale che ha decine di cantieri aperti. Poiché la redazione del POS non è delegabile, il legale rappresentante dell’azienda, dovrà rispondere del contenuto di ognuno di questi documenti sparsi per il territorio nazionale… In caso di infortunio la giurisprudenza, fin dall’inizio, non si è attenuta a questo sistema e gli RSPP sono stati spesso perseguiti assieme ai datori di lavoro. In caso di controllo in sede di vigilanza, dell’errore dell’RSPP continua a rispondere solo il datore di lavoro e la mancanza e l’incompletezza del documento sono sanzionati in egual misura. Ma, attualmente, la cosa è un po’ meno grave di quello che appare, laddove esiste e si applica il famoso decreto 758/94. Dopo la contestazione, metto a posto il documento secondo la prescrizione dell’organo di vigilanza, pago la sanzione ed il reato si estingue, dopodiché mi arrangerò a livello contrattuale con l’RSPP. Invece, cosa fa il Governo nel testo unico? La direttiva, pur impedendo la sanzione dell’RSPP, non impedisce di graduare la sanzione tra l’omessa e la parziale redazione del documento. Il testo unico prevede, invece, che l’omessa redazione venga sanzionata in egual misura alla redazione incompleta, ed, inoltre che, per tutta una serie di aziende, tra cui tutte le aziende edili anche di piccole dimensioni, che operano in cantieri aventi un’entità superiore ai c.d. 200 uomini-giorno, la sanzione non sia più alternativa (arresto o ammenda), ma solo quella dell’arresto da 6 a 18 mesi, con ciò impedendo l’applicazione del decreto 758/94. E così arriviamo all’ulteriore paradosso per cui l’imprenditore che su di un cantiere con pericolo di caduta dall’alto non monta il ponteggio, esponendo i lavoratori ad un rischio immediato e mortale, sarà punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 5.000 euro, mentre quello che ha realizzato un bellissimo ponteggio, ma lo ha descritto in maniera generica nel POS, dovrà, in linea teorica andare in galera per almeno sei mesi e, comunque, non potrà mettersi in regola seguendo il decreto 758/94… Se l’azienda si mette in regola, il giudice può applicare solo un’ammenda che va da un minimo di € 8000,00 fino ad € 24.000,00. Così si innesca un meccanismo di contenzioso per cui l’accertamento del fatto deve passare il vaglio del processo penale.
Mettiamoci nei panni di coloro che si sono inventati questa norma. Questi imprenditori, titolari di grosse aziende ma anche di piccole imprese, se edili, sono dei padroni sfruttatori del proletariato e, quindi, è giusto che vadano in galera. Ecco che scatta il modello superfisso (ammesso che, leggendo l’articolo di Brusco, io abbia capito che cos’è, visto che la logica (?!!) del modello continua a sfuggirmi): di fronte ad un numero fisso di magistrati e di risorse nel settore giustizia, si introducono sempre nuove fattispecie di reati, perché tanto la giustizia (non) funziona lo stesso. Infatti, il legislatore, tanto per cambiare, fa i conti senza l’oste e, in particolare, non tiene conto del procedimento penale e del principio di effettività della pena. Proviamo, infatti, a prefigurarci il seguente scenario: titolare di grossa azienda edile sottoposta ad ispezione dell’organo di vigilanza cui viene contestato un documento incompleto. È ovvio che questo datore di lavoro non patteggerà la pena, ha disposizione le risorse finanziarie per affrontare il processo, dunque si mette alla finestra ed aspetta che il PM avvii il procedimento penale. Ricordo che questi reati sono delle contravvenzioni e che esse si prescrivono in 5 anni dal fatto, periodo che, apparentemente potrebbe sembrare lungo, ma, per la giustizia italiana, è alquanto breve. Per questi reati, generalmente, si agisce con l’emissione di un c.d. decreto penale con i seguenti passaggi: richiesta del PM al GIP, emissione del decreto, notifica dello stesso, opposizione da parte dell’imputato, inizio del processo, primo grado, se condanna all’arresto, appello e successivamente Cassazione; totale 4 gradi di giudizio in soli 5 anni. Evidente il concreto rischio di prescrizione del reato, ma anche quello di un’assoluzione, di uno dei soliti provvedimenti sananti e quant’altro. Ma, poniamo che il processo non abbia questa fine ingloriosa e l’imputato venga condannato a giusta pena. Se fosse condannato al pagamento di una pena pecuniaria, il nostro industrialotto, potrebbe, in linea teorica, essersi spogliato di tutti i beni, per cui non ci sarebbe nulla da incassare. Ma, mettiamo che venga condannato ad una pena detentiva (i famosi sei mesi di arresto), ci va finalmente in galera? Nossignori, viene concessa la sospensione condizionale e, se ciò non dovesse essere possibile, perché l’imputato ha già dei precedenti, allora c’è pur sempre l’affidamento in prova ai servizi sociali. Così abbiamo il seguente brillante risultato: mentre, potendo applicare il decreto 758/94, lo Stato incasserrebbe subito del denaro ed eviterebbe il contenzioso (e le spese ad esso connesso), con questa norma, lo stato spende tanti soldi per il processo, non incassa nulla e l’unico a guadagnarci è l’avvocato.
E veniamo ad un’altra chicca della quale Confindustria nemmeno si lamenta, forse perché non si rende conto delle potenziali conseguenze. Nella legge delega 123/07, per ragioni sconosciute, è stata introdotto, quale norma immediatamente precettiva, anche l’art. 25septies del decreto legislativo 231 del 2001, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in caso di infortunio sul lavoro. Il predetto decreto legislativo sancisce, in generale, la responsabilità degli enti, nel caso in cui i suoi responsabili o anche dei dipendenti di esso commettano determinate fattispecie di reato, quali, ad esempio, truffa in danno dello Stato per pubbliche erogazioni, corruzione, concussione, reati societari, terrorismo ecc. Si badi bene che per enti si devono intendere non solo le persone giuridiche, ma anche associazioni e società di persona. Non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Quali sono gli enti con funzioni di rilievo costituzionale? Ma i partiti ed i sindacati, ovvio no? Quindi, se un manager di un’azienda privata, corrompe il cassiere di un partito, risponde anche l’ente, il partito non risponde (perché è importante per la patria). A seconda della fattispecie di reato sono previste sanzioni economiche. Oltre alla sanzione economica il decreto 231/2001 prevede anche delle gravissime sanzioni di natura interdittiva che possono consistere: a) nell’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. L’art. 25septies sancisce la punibilità dell’ente con una sanzione non inferiore a mille quote in caso di infortunio. Quant’è una quota? Nel minimo € 258,00, nel massimo € 1.549,00. Dunque, facendo un piccolo calcolo, per un infortunio sul lavoro, in cui un lavoratore si rompe una gamba, rimanendo in malattia per 50 giorni, senza invalidità permanente, l’ente viene sanzionato con una pena minima di soli € 258.000,00, se poi il Giudice si arrabbia, potrebbe, in astratto, applicare anche una pena di € 1.549.000,00.
Ma vi è di più. Il decreto legislativo prevede la pena di 1000,00 quote come limite massimo di pena irrogabile. In altre parole, il minimo corrisponde al massimo: devo trattare la gamba rotta dell’esempio predetto alla stessa stregua di un infortunio mortale, sempre € 258.000,00. Non vi basta? Eccone un’altra. La gamba rotta è una cosiddetta lesione colposa (e quindi, per definizione, non voluta) grave. Tra i reati puniti dal decreto legislativo 231/2001 c’è anche quello dell’infibulazione, per la quale vengono puniti gli enti religiosi che la praticano. Questa è una lesione dolosa gravissima perché lede in maniera permanente l’organo genitale della donna. Quant’è la sanzione in questo caso? Da 300,00 a 700,00 quote. E così l’ente che tollera che, al suo interno, qualcuno deliberatamente mutili per sempre una persona è punito con una sanzione molto più blanda di quello che, suo malgrado, nonostante la formazione, la presenza di macchinari efficienti e quant’altro, si veda coinvolto in un infortunio dovuto, principalmente, ad un’imprudenza del dipendente… Come dicevo, infatti, la sanzione si applica anche nell’ipotesi in cui il reato sia stato commesso da un dipendente dell’ente purchè sia stato commesso a suo vantaggio. Secondo le prime interpretazioni della norma, tra i vantaggi rientrerebbero anche quelli consistenti in risparmi dell’ente, ad esempio, sulle macchine o sulla formazione.
Ed allora proviamo a fare un banale esempio di un infortunio che è tutt’altro che infrequente. Impresa di dimensioni medio-grandi, poniamo una Spa, con più stabilimenti autonomi, ciascuno guidato da un dirigente. Nel magazzino di uno di essi si utilizza un carrello elevatore perfettamente funzionante che viene guidato da un cartellista appositamente formato. Capita che, ogni tanto ed ad insaputa del dirigente, ed ancor più del legale rappresentante dell’azienda, il carrello venga guidato anche dall’apprendista privo di formazione, il quale, per una disattenzione, investe un collega causandogli la famosa frattura alla gamba. Secondo quella che è la pacifica applicazione della giurisprudenza in materia, il dirigente risponde penalmente dell’infortunio, perché si era instaurata una prassi distorta che egli aveva l’obbligo di impedire con un’adeguata vigilanza. La violazione della norma di prevenzione consiste nell’aver affidato un macchinario ad una persona non adeguatamente formata sull’uso della stessa. Poiché il dirigente non ha formato il lavoratore, la società ha risparmiato sulla formazione e quindi, anche se, penalmente, il datore di lavoro non risponde, essendo responsabili dell’infortunio l’apprendista ed il dirigente, risponde la sua società, con le sanzioni sopraindicate. Di fatto, la norma, nella sua attuale formulazione, è talmente folle che sarebbe stata immediatamente cancellata dalla Corte costituzionale alla sua prima applicazione. Lo capisce anche un bambino. Lo aveva capito perfino il governo (il che è tutto dire), tanto che, a distanza di due mesi dalla sua entrata in vigore, era stata creata un’apposita commissione per rivedere le sanzioni. All’errore si cerca, dunque, di rimediare in sede di approvazione del testo unico, graduando, come logica voleva, le pene, e così, l’art. 300 della nuova legge prevede una pena fino ad un massimo di 250 quote, in caso di lesioni, da 250 a 500 quote in caso di omicidio colposo, 1000 quote in caso di omicidio colposo in cui la morte sia stata determinata da un’errata valutazione dei rischi per quelle aziende ai cui titolari si applica la più severa sanzione dell’arresto da 6 a 18 mesi. Tornando, all’esempio di cui sopra, se quell’apprendista, guidando il carrello, malauguratamente uccide il collega, si applica all’ente una sanzione da 250 a 500 quote, cioè una sanzione che va, nel minimo, da € 64.500,00 ad € 129.000,00, per non parlare delle sanzioni interdittive, il cui periodo minimo parte da tre mesi fino ad un anno.
Resto del parere che la legge non sia conforme a Costituzione. Dunque anche qui si verrà a creare un inutile contenzioso. Infatti, mentre, rimanendo all’esempio di cui sopra, l’apprendista ed il dirigente, probabilmente, opteranno per il patteggiamento, l’ente sarà a costretto ad affrontare il processo, pena la chiusura dell’azienda. Bel risultato del tipo modello superfisso, non c’è che dire. Qualcuno mi potrebbe obiettare che sono un amico dei padroni, a libro paga di Confindustria, che non vuole tutelare i lavoratori ed un catastrofista perché la legge prevede la possibilità di evitare tutte queste sanzioni. Come? Adottando dei c.d. modelli di organizzazione e gestione previsti, attualmente, dall’art. 6 del DLVO 231/2001 ed, in futuro dall’art. 30 del testo unico. Senonchè, il modello deve essere “efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici”. Cosa significa “efficacemente attuato”? Non potrebbe il Giudice argomentare che, essendosi verificato l’infortunio, l’adozione del modello non era “efficace”? Se non era efficace, allora l’esistenza del modello non scriminerebbe l’ente con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal decreto 231/2001, e, quindi, ed ancora, contenzioso, contenzioso, contenzioso.
Non ho finito. A fronte di una norma che, di fatto, è già in vigore da 8 mesi, quante sono le società che sono al corrente del rischio potenziale di questa sanzione? Non è prevista nessuna moratoria. A quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento tutte le società avrebbero dovuto adottare il modello, pena l’applicazione della sanzione in caso di infortunio. Attenzione anche qui, se attualmente la norma è palesemente incostituzionale, e, quindi si potrebbe dire che per gli incidenti verificatisi da agosto ad oggi non ci sarebbe problema, in realtà, essendo la sanzione prevista dal nuovo testo unico norma più favorevole, essa si applica retroattivamente. In altre parole, a questi incidenti si applicano le sanzioni del testo unico anche se entrato in vigore successivamente.
Concludendo questo articolo, fin troppo lungo. Per quella che è la mia personale esperienza, i processi per infortunio sul lavoro non raggiungono lo scopo. Non rieducano, perché, quasi mai, il datore di lavoro o, in generale l’imputato, si sente colpevole, specie quando, a monte dell’infortunio, vi sia stato anche un errore del lavoratore; non fanno da deterrente, in quanto chi non fa prevenzione non teme il processo, mentre chi la fa, ha altre motivazioni; non puniscono, in quanto le pene non sono effettive. L’unico risultato effettivo che raggiungo è quello di far ottenere in tempi abbastanza celeri un risarcimento del danno alla vittima. Sanzionare eccessivamente in sede di vigilanza e per di più escludendo la possibilità di estinguere il reato con il meccanismo del decreto 758/94 è una completa sciocchezza, perché non favorisce i comportamenti virtuosi e crea solamente un inutile contenzioso, aggravando lo stato comatoso della giustizia. Un’efficace politica di prevenzione passa, necessariamente attraverso: a) una capillare diffusione della cultura della sicurezza; b) una capillare rete di controlli con applicazione di sanzioni che non possono essere troppo elevate in modo da incentivare la regolarizzazione; c) l’incentivazione, anche economica, delle prassi virtuose. Solo mediante un miglioramento culturale oltre che tecnologico ed una costante pressione sul territorio, in modo da riuscire ad evitare comportamenti distorti, si riuscirà a prevenire gli infortuni che, in fondo, sono una sconfitta per tutti. PS: rileggendo l’articolo di Brusco ho capito perché il modello superfisso mi ha colpito negativamente, sono un ragioniere anch’io (qui, in fondo).
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Non è tanto un problema di chi materialmente scriva le leggi (sebbene, in generale, anche quest'aspetto produca guasti inenarrabili), quanto, nel caso specifico, il risultato della trasformazione in normativa di una visione alquanto ideologica del mondo.
Bisogna, insomma, colpire l'avido "padrone" (ricordate il manifesto elettorale "anche i ricchi piangano"?) ed ogni mezzo è buono, senza star troppo a pensare a quale sia la normale realtà dei luoghi di lavoro, che troppo spesso lorsignori conoscono solo per sentito dire, potendo contare su un'esperienza lavorativa ridotta al ruolo di sindacalista in servizio permanente effettivo ......
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Questi testi di solito li scrive qualcuno non difficile da identificare. Sarebbe utile fare i nomi ed i cognomi di chi riesce a provocare tanti danni sociali con la sua opera d'(in)esperto. La responsabilità individuale a questo serve, dopo tutto.
Da che ministero esce questa cosa e per che commissioni è passata? Se qualcuno ha accesso alle liste dei consulenti son certo che troveremo i due o tre "giuslavoristi" con la testa bacata di "padroni sfruttatori" che, ritenendosi l'ignorante avanguardia del proletariato, hanno scritto questa mostruosità. Probabilmente insegnano in qualche facoltà di giurisprudenza o di economia, basta che qualche esperto cerchi e gli incompetenti si trovano.
È vero, comunque, che tali brutture passano solo perché l'ambiente ideologico-politico è di un certo tipo ed il ministro o sottosegretario che segue il problema è ancora più incompetente ed ideologicamente bacato. Così funziona la casta, non è composta solo di politici che vanno in televisione, ma anche di centinaia di competenti che lavorano per loro e ne supportano la dannosa attività.
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Le tue domande chiedono articolate risposte:
1) L’efficacia dei controlli: Io, ovviamente, posso parlare solo per la realtà di Bolzano, dove, qualche volta, è capitato che l’ispettore abbia subito delle minacce, tuttavia, generalmente, questo non costituisce un problema. In ogni caso, un ispettore che fa prevenzione ha molti più strumenti di uno che agisce nel campo amministrativo perché opera in un contesto penale. Noi, a Bolzano, ad esempio, ci siamo concentrati sul pericolo di caduta dall’alto nei cantieri, essendo esso la principale causa di morte. A tal fine abbiamo coinvolto anche l’arma dei carabinieri, da noi capillarmente diffusa, facendo loro un apposito corso sugli aspetti sui quali devono focalizzare l’attenzione. In presenza di un cantiere con evidenti e gravi rischi di caduta dall’alto, l’ispettore procede al suo sequestro preventivo di concerto con la procura della repubblica. Così si blocca immediatamente il pericolo e, nel contempo si disincentiva le aziende dal non adottare le misure di prevenzione collettive, in quanto il sequestro del cantiere comporta un notevole danno per l’azienda stessa. Tutto ciò funziona solamente se il rischio di essere “beccato”, non sia semplicemente possibile, ma abbia un certo grado di probabilità, altrimenti all’imprenditore conviene monetizzare il rischio stesso coprendosi, in caso di infortunio, con una buona polizza assicurativa. L’assunzione di più ispettori, in parte, finanziariamente, si coprirebbe da sé, dato che, come dicevo, vengono incassate discrete somme di denaro attraverso il meccanismo del decreto 758/94. Oltretutto ridurre gli infortuni significa anche ridurre i costi economici e sociali ad essi collegati. Un altro grosso problema, specie sui cantieri, è costituito dall’esistenza di un numero impressionante di imprese fittizie, prive di struttura, capitale e quant’altro che si limitano a fornire mano d’opera a basso costo, non qualificata e non assicurata. La soluzione è, necessariamente, quella di trovare il modo di eliminare tali imprese dal mercato, sanzionando coloro che se ne avvalgono. Il testo unico punta invece sulle sanzioni alle imprese fantasma. Sanzionare con pene pecuniarie i datori di lavoro fittizi è una completa idiozia, poiché essi non possiedono assolutamente nulla e, quindi, non pagheranno mai. Anche qui è necessario incrementare i controlli, con sanzioni per chi utilizza queste aziende. Se è possibile ma improbabile che io venga controllato, sono incentivato ad avvalermi di tali imprese, poiché sono a basso costo, non devo assumere dipendenti, chiuso il cantiere, mi libero dell’impresa e dei suoi lavoratori.
2) Il POS: generalmente, in caso di infortunio, oltre alla presenza di un POS fatto male, vengono contestate anche una serie di altre violazioni (se ad esempio in un cantiere un lavoratore cade da un’altezza superiore a 2 metri e si rompe una gamba in assenza di misure di prevenzione ed in presenza di un POS generico o assente, verranno contestati questi due profili di colpa). La problematica del POS non vale tanto in caso di infortunio, in cui, come dicevo, il POS inidoneo apre la porta a contestazioni più sostanziali, quanto in caso di controllo in sede preventiva (senza che vi sia stato alcun infortunio). È qui che, con il testo unico, si finisce con il dare più peso alla forma (POS fatto bene) che alla sostanza (misure di prevenzione contro il rischio di caduta dall’alto) ed a creare un inutile contenzioso. Sul contenuto del POS hai perfettamente centrato la problematica, essi sono standardizzati e, quindi, fatti male, ed in quanto tali, vengono contestati dagli ispettori e dalla magistratura, e capita anche che il giudice, in assenza di un chiaro criterio per stabilirne il contenuto c.d. minimo, assolva perché non sa fino a che punto il piano debba essere dettagliato.
3) La responsabilità degli enti: evidentemente mi sono espresso male. La legge delega 123/07 ha introdotto la sanzione fissa di 1000 quote nell’agosto 2007. Essa è la sanzione attualmente applicabile perché il testo unico non è ancora entrato in vigore. Non appena esso sarà entrato in vigore, le sanzioni verranno graduate in base alla tipologia di infortunio (lesivo o mortale).
4) Infine chi è il legislatore: Bella domanda. In questo caso la politica ha dettato la linea generale (ad esempio, introduzione della responsabilità amministrativa degli enti, sanzione penale dell’errata pianificazione, ecc.), le norme, materialmente, le hanno scritte i tecnici del ministero, senza, peraltro, avvalersi di veri conoscitori della materia. Le colpe sono di entrambi.
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Grazie per i chiarimenti. Il punto 3 era gia chiaro, sono io che non avevo capito che si trattava di un cambio dalla legge delega al testo unico.
Un po' fuori tema, ma sempre relazionato con la giustizia (magari risponderai quando scriverai il secondo capitolo): cosa pensi della "giustizia ad orologeria", come BS era solito definirla? Questa volta sembra che sia toccato prima al buon Mastella (motivo per cui io mi asterro' dal votare!!!), ed ora a Pecoraro Scanio. Personalmente credo che sia una vergogna delegittimare un'indagine non sulle base delle accuse ma sulla base del momento in cui queste ti vengono contestate.
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Ciao, magistrato fallito, leggendo con attenzione i tuoi "poemi" ho estrapolato una caratteristica per la quale puoi smentirmi: una certa vena di ironia mescolata ad una spalmatina di protagonismo...da semidio..come tu stesso ti definisci.
Non credi che questo modo di affrontare le tematiche potrebbe sviarti dalla retta via e portarti in un mondo di fantasia, dal quale poi sarebbe difficile uscire?
Grazie anticipate per la risposta. Ale
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È arrivato un altro anonimo coraggioso, che non avendo nulla da dire insulta.
La regola, da queste parti, è che i commenti fatti solo con intenti distruttivi (vuoti di contenuto e pieni di insulti) non sono graditi. In rare circostanze gli insulti ci stanno, per carità, ma almeno vanno motivati intelligentemente.
Questo lo lasciamo qui, per il momento. Augurandoci che il signor "ale" ci ripensi e, se ha qualcosa di interessante da dire, lo dica. Sennò, beh sennò amen: la rete è piena di altri posti di successo in cui la gente che non ha nulla da dire si insulta a vicenda. Contenti loro, finché stan lì contenti tutti
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Ale, dimmi tu: qual é la retta via? Spiegamelo ed io proveró a darti una risposta; cosí, obiettivamente, é un po´ difficile.
Qualcosa comunque la dico.
L'ironia. Tu fai un post ad un articolo in cui, dichiaratamente, ho evitato qualsiasi ironia, perché il tema é maledettamente serio (almeno per me). Se tu vi leggi delle considerazioni ironiche, sono assolutamente non volute e sarebbero sicuramente inopportune. Per il resto, l'ironia puó dar fastidio, personalmente cerco di non insultare nessuno, qualche volta non mi riesce.
La mania di protagonismo. Credimi, se avessi questa mania non scriverei per questo sito, ma avrei altre opportunitá per andarla a soddisfare. Io sto solo cercando di rieducare un branco di monetaristi (ops mi é scappata un´altra battuta ironica) ...
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Credo ci sia stata una serie di equivoci, probabilmente per il mio modo di esporre l'argomento, e ringrazio sia Bisignano che Boldrin per avermelo fatto presente in maniera più che educata. Quindi, a scanso di ulteriori equivoci, specifico: non era mia intenzione insultare nessuno e se ho usato il termine "magistrato fallito", è perchè l'ho preso dalla descrizione del nick "Axl Bisignano", quindi non era farina del mio sacco. In secondo luogo non sono anonimo, in quanto il mio nick risulta, ma credo che sarebbe superfluo fornire le mie generalità, perchè non è questo che importa alla community.
Il terzo piccolo equivoco riguarda la mia definizione sull'ironia, che non riguardava l'ultimo articolo pubblicato, infatti ho scritto "leggendo i tuoi poemi", inteso come la totalità degli interventi, ma se ho messo il post proprio a quell'argomento era unicamente per il fatto che era l'ultimo in ordine cronologico.
Ultimo equivoco, e qui mi riaggancio alla domanda alla base del mio scrivere: è chiaro che ne io, ne voi siamo in grado di dare una definizione alla "retta via", tant'è vero che ogni cultura ha un altro modo di vedere la realtà. Quello che intendevo io era molto più semplice e credo attuale: succede che un magistrato sbagli nelle proprie valutzioni, dal momento che è umano, ma poi ci si dimentica del trauma provocato in chi è stato accusato o condannato ingiustamente. Quando si indaga su un presunto reato, è normale arrivare a farsi un'idea propria, ma credo che voler perseverare nella propria convinzione, con il rischio di sfociare nel surreale, provochi più danno che ammettere di essersi sbagliato. Se anche con questa esposizione sono riuscito ad offendere qualcuno, me ne scuso. Ditemelo e abbandono il sito.
Grazie, Ale
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Incidente chiuso. Don't worry. Ego te absolvo, ecc., ecc..
Con Michele, metto una buona parolina :-).
Veniamo alla domanda nel merito. Essa può essere rivolta a me, come persona, ovvero a me come esponente della magistratura. Nel primo caso non capisco da dove tu trai questa convinzione per cui io sarei uno che persevera nei suoi errori. Premesso che un rinvio a giudizio di un soggetto poi assolto non necessariamente è da attribuire ad un errore del PM, potendo l'imputato fare la legittima scelta di difendersi nel processo e non nella fase delle indagini, personalmente non ho mai avuto problemi a chiedere assoluzioni, quando non ero convinto della colpevolezza di una persona. Oltre che esercizio di un minimo di onestà intellettuale, direi che si tratta anche qui di un obbligo deontologico. Se ti riferisci alle impugnazioni di sentenze di assoluzione, posso dirti che, in ormai 11 anni di attività, avrò scritto, si e no, una quindicina di impugnazioni, di cui non accolte 3, in tutti gli altri casi è stata riformata la sentenza del giudice. Se poi ritieni che, in generale, la categoria perseveri nel non voler ammettere i propri errori, non saprei come rispnderti, se non nel senso che, a mio avviso, dipende dal singolo magistrato persona.
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Mi permetto, nel mio piccolo, di toccare questo argomento. Come dice Axel, in provincia di Bolzano, i Carabinieri controllano i cantieri e se del caso, ne danno notizia agli ispettori del lavoro. Questi comunque sono veramente troppo pochi in relazione alla mole di lavoro prodotta in ogni settore lavorativo in Alto Adige ed i Carabinieri stessi non sono all'altezza del compito, perchè comunque impegnati in molteplici settori. Oltrettutto la realtà sudtirolese abbisogna di verbali per lo più redatti in lingua tedesca (altro tema spinoso). Così come nel campo magistratura anche in questo campo le leggi e le norme troppo spesso sono scritte da burocrati senza alcuna esperienza diretta nel campo di applicazione e pertanto mancanti di buon senso (vale anche per il Codice della Strada).
Che dire? Bisognerebbe che gli esperti del ramo (esperti perchè ci lavorano) avessero la possibilità di mettere becco alle leggi, ma questa forse è solo utopia.
Couronne5
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Hai perfettamente ragione sul fatto che gli ispettori sono troppo pochi. La provincia non ne assume perché i controlli danno fastidio. Per questo, da bravi italiani, ci siamo dovuti arrangiare ed abbiamo dovuto chiedere aiuto all´Arma gloriosa. Tuttavia, anche assumendo alcuni ispettori, i controlli sarebbero comunque insufficienti. É quindi importante il ruolo dei carabinieri. Sapere che la probabilitá di essere controllato é alta perché, in qualsiasi momento, potrebbe passare un carabiniere che sa dove guardare, induce ad adottare misure di prevenzione per non correre rischi. Il sistema ha dato i suoi frutti. Da quando lo abbiamo adottato e cioé da almento 5 anni a questa parte, abbiamo avuto un solo morto per caduta dall´alto per assenza di misure di protezione contro le cadute dall´alto. Io sono sicuro che i carabinieri hanno salvato molte vite umane. Credo che si tratti di un risultato formidabile.
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Saluti a tutti. Sono un medico del lavoro temporaneamente espatriato. Vivo a St. Louis e lavoro alla SLU. Qui mi occupo di epidemiologia da circa 3 anni per cui non sono freschissimo in materia di legislazione in materia si sicurezza sul lavoro. Il tema chiaramente e' particolarmente interessante per me. La mia brevissima esperienza italiana (durata il tempo della specializzazione a Milano) mi porta a fare alcune considerazioni sull'articolo di Alex Bisignano.
1)
Ho avuto modo di leggere valutazioni del rischio di numerose piccole
imprese lombarde. Spesso fanno valutazioni del rischio generiche e
sostanzialmente inutilizzabili per fare prevenzione soprattutto quando
acquistano questo servizio da fornitori esterni. In realta' si tratta
di puri adempimenti formali che non hanno alcuna ricaduta pratica.
2) Gli ispettori fanno un lavoro improbo, sono pochi e la probabilita' che il datore di lavoro sia scoperto in fallo sono cosi' piccole che gli imprenditori hanno tutto l'interesse a correre questo rischio piuttosto che investire adeguatamente in sicurezza. Temo che l'inasprimento delle pene sia una risposta (forse sbagliata) a questo problema: Rischio=probabilita'*danno....Se la probabilita' di scoprire un reato e' piccola e non sono in grado di aumentarla allora aumento la pena. Mi chiedo allora: se il numero di ispettori ASL e le politiche di law enforcement fossero decise a livello regionale, il governo centrale avrebbe scarsa capacita' di intervenire sulla probabilita' di individuare il reato e sarebbero costretti ad alzare la pena per mantenere ad un livello accettabile il livello di deterrenza, che le statistiche dimostrano essere insuffciente. E' cosi'? Mi rendo conto comunque che la legge cosi' formulata, riduce la probabilita' di punire un trasgressore della legge. Insomma un cane che si morde la coda...
3) Il sistema assicurativo INAIL dovrebbe essere rivisto e l'assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali dovrebbe essere liberalizzata ma obbligatoria (come RC auto...). Ho l'impressione che compagnie assicurative private sarebbero molto piu' accurate nell'assegnare i premi assicurativi che non l'INAIL nato in fondo come compromesso per protegere le imprese dalle cause dei lavoratori e per risarcire i lavoratori infortunati. Questo sistema automaticamente indurrebbe i datori di lavoro a fare valutazioni del rischio veritiere perche' ridurre il loro rischio reale corrisponderebbe a ridurre il loro premio assicurativo. Qualcuno ha conoscenza di studi su questo tema?
4) Il fatto che gli adempimenti per la salute e sicurezza sl lavoro non siano delegabili mi sembra una giusta tutela e un modo per individuare chiaramente le responsabilita'. Non essendo un giurista mi appello alla clemenza della corte se dico fesserie. Ad esempio, se non ci fosse questa legge, nel caso in cui il budget dato dal datore di lavoro al RSPP sia inadeguato per adempiere agli obblighi di legge chi e' colpevole? Chiaramente si verrebbero a creare infiniti contenzionsi tra datore di lavoro e RSPP. Poiche' il datore di lavoro ha strumenti tecnici per controllare l'efficacia del lavoro del suo RSPP (la produzione di sicurezza e' un processo di lavoro organizzato tanto quanto la manifattura delle scarpe o la fornitura di un servizio di call center), mi sembra utile che la responsabilita' ultima risieda in chi ha il potere di ottimizzare questo processo.
Avrei molte altre considerazioni da fare ma per ora mi fermo qui.
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Ciao Luca, rispondo solo adesso perché il sabato mia moglie mi proibisce il computer L.
Condivido molte delle tue affermazioni e mi permetto di replicare:
1) Assolutamente vero quello che dici. Le valutazioni del rischio, spesso, vengono fatte con i piedi, proprio da soggetti professionisti esterni pagati per farlo. Qui il mercato, tanto amato da qualcuno di cui non faccio i nomi J, ha reso, sostanzialmente un pessimo servizio. Di fatto, vi sono professionisti poco seri che offrono valutazioni a prezzi stracciati perché si limitano a stampare un file standardizzato acquistato in qualche libreria specialistica o da qualche casa editrice. In tal modo viene collocato fuori mercato chi vuole fare seriamente il lavoro, dovendoci, necessariamente, investire del tempo e che, di conseguenza, presenta delle fatture troppo esose. Il datore di lavoro che si rivolge a questi personaggi puó tranquillamente argomentare che lui si è limitato a verificare la qualifica dell´RSPP, non essendo previsto da nessuna parte che debba rivolgersi a quello piú caro. In questo senso è sicuramente giusto che venga sanzionato il datore di lavoro, ma, a maggior ragione, non si vede perché debba andare esente da sanzione il professionista poco serio. Inoltre, la mentalitá per cui la valutazione del rischio sia solo l´ennesimo adempimento burocratico imposto dall´UE va spezzata, perché, spesso, è frutto di ignoranza e, quindi, è fondamentale la sensibilizzazione anche dei datori di lavoro;
2) Anche qui hai perfettamente ragione. La questione è proprio quella: le nozze con i fichi secchi, tipiche per la politica italiana. Aumento le pene perché non riesco a controllare, credendo, con ció di fare da deterrente. Infatti, il nostro è uno stato serio, abbiamo pene elvetissime per mille reati e cosí, in Italia, c´é ordine e legalitá come a Singapore, dove non si butta per terra nemmeno una gomma da masticare…
3) Qui non capisco il tuo ragionamento. Segnalo che l´INAIL tutela solo il lavoratore, se l´infortunio è dovuto al mancato rispetto delle norme di prevenzione l´istituto avvia un´azione di regresso nei confronti del datore di lavoro, il quale deve comunque assicurarsi anche presso un´azienda privata per tutelarsi da questo tipo di rischio.
4) Attenzione, su questo punto fai un po´ di confusione. Quando tu affermi che “gli adempimenti per la salute e sicurezza sul lavoro non sono delegabili” non dici una cosa esatta. Gli unici due atti non delegabili da parte del datore di lavoro sono la nomina dell´RSPP e la valutazione del rischio, tutto il resto è perfettamente e giustamente delegabile, lo diceva la giurisprudenza ed adesso lo prevede espressamente anche il testo unico. Si discute se si possa delegare l´RSPP interno, secondo me sí, secondo altri le due figure sarebbero incompatibili tra di loro. Giusta l´osservazione sul budget. Qualora esso non sia messo a disposizione del delegato (ma non dell´RSSP non delegato, il quale non ha nessun budget da amministrare anche perché non prende decisioni) sará comunque il datore di lavoro a rispondere.
5) rispondo in questa sede anche alla problematica sul lavoro nero. Certamente questo è un problema in Italia, ma, ti garantisco che, seppur in misura sicuramente minore, ce l´hanno anche in paesi europei piú civili del nostro quale la Germania. In ogni caso, anche qui, il problema è sempre lo stesso: l´efficacia dei controlli e le modalitá di sanzione. Attualmente si tende a sanzionare il datore di lavoro del soggetto assunto in nero e non chi se ne á avvalso. Si tratta di un grosso errore e mi permetto di illustrare la cosa con un esempio. Spesso i subappaltatori fittizi creano delle societá ad hoc per singolo appalto. Terminato il lavoro la chiudono e ne aprono un´altra. Essi stessi sono personaggi di bassa levatura sociale, economica ed ancor piú, culturale e, sanzionandoli economicamente non si ottiene nessun risultato, perché non hanno nulla da pignorare, non pagano nemmeno i contributi, figuriamoci le multe. Viceversa, i soggetti subappaltanti o direttamente i committenti sono soggetti economicamente forti che utilizzano consapevolmente queste imprese per non dover assumere mano d´opera. Sono questi in primo luogo i soggetti che andrebbero sanzionati e la sanzione deve essere, quanto meno, probabile ed efficace, altrimenti si consente di monetizzare il rischio.
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Axel, alcune tue affermazioni mi lascia perplesso.
1) [...] Qui il mercato, tanto amato da qualcuno di cui non faccio i nomi J, ha reso, sostanzialmente un pessimo servizio.
Cosa c'entra il "mercato" in tutto questo? Esiste una legislazione, che tu stesso critichi come farraginosa e mal disegnata, che prescrive, richiede, assegna ruoli eccetera. Essendo la legislazione complessa, e quindi manipolabile, la gente la manipola e ci fa i trucchi. Cosa c'entra il mercato? Chiami mercato il fatto che esistano dei privati che offrono il servizio di valutazione? Secondo la stessa logica, chiameresti di "mercato" il servizio dei taxi nelle città italiane?
Potresti dire che c'è il mercato se la prevenzione infortuni funzionasse così: i dipendenti di un'azienda, singolarmente o collettivamente, stabiliscono parametri di rischio che son disposti a sopportare e poi contrattano a loro spese un valutatore esterno (con creazione di un mercato competitivo di "valutatori del rischio lavorativo") a cui pagano il servizio. Data la valutazione del rischio professionale che costui riporta, i lavoratori firmano contratti di lavoro con compensi che a loro sembrino adeguati, visto il rischio che affrontano. Ecco, una cosa del genere è il "mercato". Non so se va bene o male per risolvere il problema, non ci ho mai pensato e non voglio sostenere nulla. So solo che non ha nulla a che fare con quanto mi sembra esserci in questo settore in Italia.
2) Anche qui hai perfettamente ragione. La questione è proprio quella: le nozze con i fichi secchi, tipiche per la politica italiana. Aumento le pene perché non riesco a controllare, credendo, con ció di fare da deterrente.
A me sembra che, forse, su questo Luca Neri e te avete un'opinione diversa. L'inasprimento delle pene, dici tu, serve ben poco per la deterrenza. Anche il Beccaria, se ben mi ricordo, s'era accorto che il problema era la certezza. A me sembra che Luca invece propenda per la logica di "la probabilità di beccarvì è minuta, ma se vi becco vi faccio un sedere così, onde compensare tutte le volte che l'avete scampata." Devo dire che l'evidenza dà ragione a te e Beccaria, anche se io non ho mai ben capito, teoricamente, perché abbiate ragione specialmente in presenza di funzioni di costo convesse ... ma anche gli economisti che hanno studiato il problema sembrano pensarla come te e Beccaria.
Ora vorrei capire una cosa, invece: che evidenza c'è che in Italia la probabilità d'essere colti in fallo dall'ispettore, CONDIZIONALE all'aver commesso il fallo (ossia dall'aver intenzionalmente violato le norme di sicurezza) è anormalmente bassa? Il puro fatto che gli ispettori riportino pochi casi di violazioni delle norme non prova che le norme siano comunque violate rimanendo impuniti. Quindi, da cosa viene l'idea che gli ispettori sono impotenti di fronte ad un'orda di aziende che violano le norme? Più frequente è la violazione della norma, più frequente dovrebbe essere la sua rilevazione (a parità di sforzo) ... Qualcosa non mi torna.
Infine, una cosa sembra mancare da questo dibattito: una valutazione anche solo a spanne del trade off costi-benefici, e della sua dipendenza con il tipo di industria, legislazione del lavoro, regime contrattuale, educazione della forza lavoro, dimensioni dell'impresa, eccetera. Se non si parte da lì, mi sembra difficile interrogarsi su quale sia la politica socialmente ottima di prevenzione degli infortuni.
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Michele anche io sono d'accordo con Beccaria anche se non ho alcuna competenza nella teoria della deterrenza. Mi sembra pero' intutivo che nel valutare i pro/contro di un'azione illegale si valuti la probabilita' di essere colti in fallo e condannati assieme all'intensita' della pena.
Ad Alex chiedevo se il lavoro di indagine e verifica degli ispettori fosse regolato a livello locale piuttosto che centrale (ad esempio: sono le ASL che ne decidono il numero, le modalita' di intervento, il budget degli ispettori?). In questo caso un leva piu' facilmente disponibile al governo centrale per aumentare il livello di deterrenza sarebbe quella di intervenire sull'entita' della pena, pur essendo questo metodo non ottimale.
Rispetto all'altro post, ti rispondero' nel w/e quando avro' un po' piu' di tempo.
Prima ancora che tu mi chieda dati ecco un articolo che studia la relazione tra percezione della severita' della pena, probabilita' della pena, norme soggettive, identificazione con la comunita' nazionale e propensione all'evasione fiscale. In un altro contesto (efficacia della pena di morte nel prevenire gli omicidi) pare invece che la severita' della pena non sia correlata con la frequenza del crimine. Questo solo per dire che non e' cosi' chiaro se la severita' della pena sia o no importante nel determinare il livello di deterrenza e il suo effetto. Perlomeno non mi pare certo che il peso relativo di probabilita' della pena e severita' della pena sia identico per ogni comportamento illegale e per tutti i profili di soggetti (non e' detto ad esempio che le persone che commettono omicidi abbiano la stessa propensione al rischio degli evasori fiscali...).
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Ad Alex chiedevo se il lavoro di indagine e verifica degli ispettori fosse regolato a livello locale piuttosto che centrale (ad esempio: sono le ASL che ne decidono il numero, le modalita' di intervento, il budget degli ispettori?).
Proprio cosí. Sono le ASL. Faccio presente che il modello organizzativo del resto del paese non mi é esattamente noto, perché a Bolzano il sistema é un po´diverso, per cui la provincia rivendica una competenza esclusiva e non fa entrare servizi ispettivi statali. Nel resto d´Italia ci sono, da quello che so, anche ispettori statali ed esiste anche un apposito nucleo dei carabinieri.
Mi sembra pero' intutivo che nel valutare i pro/contro di un'azione illegale si valuti la probabilita' di essere colti in fallo e condannati assieme all'intensita' della pena.
Secondo la mia personale esperienza la valutazione pro e contro di essere sanzionato non viene fatta sotto il profilo dell´entitá della sanzione, anche perché viene completamente ignorata. Viene fatta solamente quella relativa alla probabilitá di essere sanzionati. Oltretutto queste fattispecie di reato sono anche e soprattutto di natura colposa, cioé, spesso, non sono il frutto di deliberate scelte di risparmio, ma, essenzialmente di ignoranza, sciatteria, disorganizzazione. In definitva le violazini non sono volute. La minaccia della sanzione, in teoria, dovrebbe essere un incentivo ad attivarsi per rendere piú efficiente l´azienda s
Sono d'accordo con le tue proposte sulle politiche preventive. Ho solo un dubbio sull'efficacia dei controlli da parte degli ispettori. Un'amica spagnola che si occupa di ispezioni sanitarie (negozzi di alimentari, piscine, ...) mi ha raccontato di come fosse difficile svolgere il suo lavoro per le minacce e gli insulti che riceveva. I suoi colleghi piu' anziani non andavano piu' neanche a controllare ma redigevano dei documenti falsi, in cui raccontavano di aver ispezionato tizio e caio. Non immagino cosa succederebbe in alcune zone d'Italia dove bisognerebbe controllare l'azienda del mafioso locale!
Non capisco invece bene la legge nell'aspetto repressivo.
1) Se un lavoratore si rompe la gamba ma il datore di lavoro ha il POS in regola, non si attiva nessun procedimento penale. O mi sbaglio? Se fosse cosi, non sara' il caso che presto circoleranno POS standard che ispettori e giudici considereranno validi?
2) Parlando di un lavoratore che si rompe una gamba e che resta a casa 50 giorni, dici che l'ente e' punibile con una sanzione non inferiore a mille quote in caso di infortunio. Ma poi, quando fai l'esempio del carrello elevatore, dici che all'ente si applica una sanzione di 250 a 500 quote in caso di omicidio colposo, e 1000 quote se l'omicidio deriva da un'errata valutazione dei rischi. Come mai questa differenza? Forse perche' nel secondo caso, la morte e' dovuta ad un'altro collega che stavo utilizzando il carrello elevatore?
Infine: chi e' il "legislatore"? Come si arriva a scrivere tante porcate? Forse e' colpa dei politici che le approvano ma non credo che siano loro a scriverle.